Porto di fucile e frequentazione di soggetti controindicati: diniego legittimo (TAR Calabria n. 1691 del 14.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il rilascio e il rinnovo della licenza di porto di fucile non costituiscono oggetto di un diritto soggettivo, ma di un’autorizzazione di polizia subordinata alla valutazione di affidabilità e buona condotta del richiedente. Il giudizio sulla sussistenza dei requisiti previsti dagli artt. 11 e 43 R.D. n. 773/1931 rientra nella discrezionalità amministrativa ed è sindacabile in sede giurisdizionale solo ab externo, per illogicità o irragionevolezza manifesta. Non è necessaria la condanna penale né un’accertata pericolosità sociale: è sufficiente che dagli elementi di fatto, anche indiziari e valutati complessivamente, emerga l’assenza di affidamento circa il non abuso delle armi. La successiva frequentazione di soggetti controindicati giustifica il diniego anche in presenza di precedenti rinnovi, poiché l’autorità di polizia conserva ampia potestà di riesame.
Il Fatto
Il ricorrente chiedeva l’annullamento del decreto con cui il Questore respingeva l’istanza di rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia. Il diniego muoveva da tre episodi: un deferimento del 2000 per omessa custodia di armi, con divieto di detenzione poi revocato dalla Prefettura; un’identificazione del 2006 in compagnia di una persona più volte deferita per furto e tratta in arresto per minaccia, violenza e resistenza a pubblico ufficiale; un controllo del 2019 in auto con soggetti gravati da precedenti in materia di stupefacenti e danneggiamento, uno dei quali in arresto per associazione finalizzata al traffico illecito.
Il ricorrente, incensurato, deduceva difetto di motivazione, omessa valutazione complessiva della personalità, insufficienza di due isolate verifiche di polizia a fondare un giudizio di frequentazione, e contraddittorietà dell’azione amministrativa per aver concesso il rinnovo nonostante la conoscenza dei fatti del 2000 e del 2006. Resistevano la Questura e il Ministero dell’Interno.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il quadro normativo. L’art. 11, comma 1, R.D. n. 773/1931 e l’art. 43, comma 1 prevedono automatismi preclusivi legati a specifiche condanne; l’art. 11, comma 2 e l’art. 43, comma 2 consentono invece la negazione o la ricusazione della licenza a chi non provi la propria buona condotta o non dia affidamento di non abusare delle armi. Il diniego impugnato si fonda su quest’ultimo piano, non sull’automatismo, come ammette la stessa amministrazione.
Da qui il principio sul riparto di poteri: il giudizio soggettivo sull’affidabilità è espressione di discrezionalità amministrativa, non sindacabile nel merito se non ab externo, a fronte di un apprezzamento illogico e irragionevole. All’autorità procedente spetta un ampio margine valutativo, né è richiesto che il comportamento posto a base dell’atto negativo sia acclarato nella sua rilevanza penale, bastando l’autonoma valutazione dell’amministrazione per prevenire effetti negativi per la sicurezza pubblica.
Il Collegio richiama il principio secondo cui è sufficiente che dal comportamento, quale si desume dai fatti oggetto di indagine, emerga anche per meri indizi l’assenza della perfetta sicurezza circa il buon utilizzo delle armi, senza necessità di istruttoria aggiuntiva sulla pericolosità sociale, trattandosi di giudizio prognostico. L’affidabilità può desumersi da condotte comunque significative, purché il relativo giudizio muova da una ragionevole valutazione complessiva dei dati e non atomistica. Ribadita l’inesistenza di un diritto soggettivo al porto d’armi, essendo regola generale il divieto di detenzione delle armi, il compendio addotto resiste ai rilievi.
Sul punto della pretesa contraddittorietà, la Corte osserva che successivamente all’ultimo rinnovo del 2015 il ricorrente è stato trovato, nel 2019, in compagnia di soggetti controindicati per stupefacenti e danneggiamento. Il diniego di rinnovo non contraddice un precedente rilascio, perché l’autorità di polizia ha ampia potestà di riesame ove sopraggiungano o si riconsiderino circostanze ostative; non occorre un oggettivo e accertato abuso delle armi, bastando il motivato accertamento del difetto di affidamento. Assume rilievo ostativo anche il potenziale pericolo che l’arma sia appresa da soggetti controindicati legati al richiedente da un rapporto di frequentazione. Il ricorso è quindi infondato e la domanda di annullamento respinta, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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