Revisione prezzi e giurisdizione esclusiva: confine con l’adempimento contrattuale (TAR Toscana n. 1588 del 24.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di revisione prezzi, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, cod. proc. amm., non ricorre quando la controversia abbia ad oggetto esclusivamente l’adempimento di una prestazione contrattuale già puntualmente disciplinata nell’an e nel quantum. In tale ipotesi, ove la clausola contrattuale ancori il diritto alla revisione a criteri certi e obiettivi, esaurendo la discrezionalità dell’amministrazione, la pretesa dell’appaltatore integra un diritto soggettivo devoluto al giudice ordinario. La qualificazione non muta per il fatto che oggetto del contendere sia anche la decadenza dal diritto alla revisione, questione rimessa anch’essa al giudice munito di giurisdizione.
Il Fatto
La società ricorrente, affidataria del servizio di pulizia degli immobili scolastici nell’ambito di una convenzione Consip, ha chiesto al giudice amministrativo l’accertamento del diritto alla revisione prezzi maturato dal settembre 2018, oltre interessi, nell’ambito di un ordinativo principale di fornitura. Oggetto di impugnazione è la nota con cui l’istituto scolastico committente ha opposto diniego alla relativa istanza.
L’amministrazione resistente ha eccepito in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e, nel merito, la decadenza della ricorrente per mancata presentazione di tempestive richieste nel corso dell’esecuzione. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 17 dicembre 2024.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale affronta anzitutto la questione di giurisdizione, richiamando l’art. 133, comma 1, lett. e), n. 2, cod. proc. amm., che devolve alla giurisdizione esclusiva le controversie relative alla clausola di revisione del prezzo e al relativo provvedimento applicativo nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, nell’ipotesi di cui all’art. 115 del d.lgs. n. 163/2006. La disposizione, osserva il Collegio, è interpretata univocamente nel senso di un’ampia portata della giurisdizione esclusiva, comprensiva tanto della spettanza del riconoscimento quanto dell’importo quantificato (richiama Cons. Stato, Sez. III, n. 2157 del 2022).
Tale ampiezza incontra però un limite quando sia in contestazione esclusivamente l’espletamento di una prestazione già prevista nel contratto e disciplinata nell’an e nel quantum: la pretesa si riduce a mero adempimento contrattuale e ricade nella giurisdizione ordinaria (Cass. civ., Sez. Un., n. 18374 del 2023; Cass. civ., Sez. Un., n. 3935 del 2022; Cons. Stato, Sez. V, n. 1069 del 2024). Il Collegio richiama altresì la giurisprudenza costituzionale secondo cui la giurisdizione esclusiva si giustifica solo quando la pubblica amministrazione agisce esercitando un potere autoritativo (Corte cost. n. 204 del 2004; Corte cost. n. 191 del 2006).
Applicando tali principi, il Tribunale rileva che la clausola contrattuale invocata individua compiutamente sia le tempistiche sia i criteri di determinazione dell’importo, ancorando il diritto alla revisione a parametri certi e obiettivi (indice ISTAT FOI). Anche il richiamo ai dati di cui all’art. 7, comma 4, lett. c), del d.lgs. n. 163/2006 concerne costi standardizzati pubblicati annualmente, rispetto ai quali nessuna posizione autoritativa o discrezionale compete all’amministrazione. La discrezionalità si è dunque esaurita, assorbita dai vincolanti parametri contrattuali.
Ne consegue che la controversia ha ad oggetto una richiesta di adempimento già puntualmente disciplinata, compresa la verifica della decadenza prospettata dall’amministrazione, e spetta al giudice ordinario. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali ai sensi dell’art. 11 cod. proc. amm. in caso di riproposizione entro tre mesi dal passaggio in giudicato. Le spese sono compensate in ragione della definizione in rito.
Nota della Redazione
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