Ammonimento del Questore illegittimo se il corteggiamento sgradito non integra molestie (TAR Valle d’Aosta n. 41 del 16.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento di ammonimento adottato dal Questore ai sensi dell’art. 8 del d.l. n. 11/2009, convertito nella legge n. 38/2009, ha finalità preventive e non sanzionatorie, sicché può essere emesso anche in assenza di piena prova delle condotte contestate. Esso presuppone tuttavia un quadro indiziario dal quale emerga, secondo un giudizio prognostico ex ante, che i comportamenti risultano almeno astrattamente idonei a integrare il delitto di atti persecutori di cui all’art. 612-bis cod. pen., consistendo in molestie reiterate o atteggiamenti di prevaricazione e indebita ingerenza nella sfera morale del destinatario, tali da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da costringerlo ad alterare le proprie abitudini di vita. Il corteggiamento insistito e sgradito, estrinsecatosi in contatti diluiti nel tempo, sporadici piccoli doni e messaggi dal contenuto misurato e mai minaccioso o volgare, non integra di per sé tali estremi e non giustifica la misura preventiva. Il provvedimento è inoltre illegittimo quando non motiva sulle argomentazioni difensive del destinatario, dovendosi contemperare le esigenze di tutela del denunciante con quelle del denunciato ed evitare che misure fondate su fattispecie di pericolo sanzionino una colpa d’autore.

Il Fatto

Il ricorrente impugna il provvedimento di ammonimento emesso dal Questore della Valle d’Aosta il 21 marzo 2024 ai sensi dell’art. 8 del d.l. n. 11/2009, con il quale è stato invitato a tenere una condotta conforme alla legge e ad astenersi da atteggiamenti molesti o persecutori nei confronti di una donna, nonché a rivolgersi alla struttura di psicologia psichiatrica dell’USL per un percorso di recupero ex art. 3, comma 5-bis, del d.l. n. 93/2013.

La misura trae origine dall’esposto della presunta persona offesa, che ha riferito di approcci sentimentali insistenti dal mese di ottobre 2022, proseguiti con messaggi, lettere, regali, iscrizioni a corsi e alla stessa palestra frequentati dalla donna. Il ricorrente, dopo aver depositato memoria in sede procedimentale con istanza di archiviazione, ha agito in giudizio deducendo la carenza dei presupposti e la violazione di legge per difetto di motivazione e di istruttoria, oltre all’illegittimità dell’invito al percorso terapeutico. Questura e controinteressata si sono costituite chiedendo il rigetto. La domanda cautelare è stata respinta con l’ordinanza n. 16 del 2024 per difetto del periculum in mora.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce la funzione dell’ammonimento: la misura opera in chiave preventiva, per evitare che l’autore perseveri in un atteggiamento astrattamente idoneo a integrare il reato di atti persecutori nelle more della querela. Per pacifica giurisprudenza, richiamata nella sentenza del Consiglio di Stato n. 2599 del 2015, non è necessaria la piena prova delle condotte contestate: è sufficiente un quadro istruttorio dal quale emerga che i comportamenti risultano almeno astrattamente idonei a integrare la fattispecie, consistendo in molestie reiterate o atteggiamenti di prevaricazione e indebita ingerenza nella sfera morale altrui, come precisato dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 2545 del 2020.

Il giudice amministrativo deve quindi effettuare un giudizio prognostico ex ante sulla sussistenza del pericolo (Consiglio di Stato n. 4127 del 2015 e n. 758 del 2019), motivando adeguatamente le valutazioni operate. Il contemperamento tra le esigenze di difesa del denunciante e quelle del denunciato impone di evitare che provvedimenti fondati su fattispecie di pericolo sanzionino arbitrariamente una colpa d’autore e integrino pene del sospetto, secondo quanto affermato dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 1085 del 2019.

Applicando tale griglia al caso concreto, il Collegio esamina analiticamente le condotte contestate: messaggi sulle piattaforme di messaggistica, invio di fiori e piccoli regali, iscrizione delle figlie al corso di ballo presso la scuola dove la donna insegna, offerta di uno yogurt in un esercizio pubblico, iscrizione alla stessa palestra, domande personali rivolte dalla figlia minore alla maestra. Valutate secondo l’id quod plerumque accidit e nel contesto in cui sono state poste in essere, tali condotte appaiono prive di intento persecutorio o molesto.

La Corte valorizza la circostanza che la conoscenza tra le parti era legata a ragioni lavorative, essendo le figlie del ricorrente già iscritte alla scuola dove la donna insegna, e che il disinteresse della destinataria era stato espresso solo inizialmente “in maniera implicita”. L’iscrizione alla palestra trova giustificazione nella vicinanza della struttura all’abitazione e nel fatto che vi si allenava anche l’ex moglie. I contatti si sono sempre svolti in luoghi pubblici e occasionali. Ne consegue l’assenza di un quadro indiziario idoneo a fondare la misura, coerentemente con TAR Veneto, sentenza n. 2853 del 2024.

Il Collegio aggiunge un autonomo vizio di difetto di motivazione: il provvedimento del Questore si limita a richiamare le dichiarazioni dell’esponente senza replicare alle argomentazioni difensive esposte nel corso del procedimento, nonostante la delicatezza della situazione e il ruolo professionale coinvolto. Il ricorso è pertanto accolto con annullamento dell’atto impugnato; l’assorbimento della seconda censura consegue all’accoglimento; le spese di lite sono compensate per la peculiarità e novità della fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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