Payback dispositivi medici: versamento del 25% estingue il credito (TAR Lazio n. 6367 del 09.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025 (convertito con legge n. 118 del 2025) configura una modalità satisfattoria dell’obbligazione gravante sulle aziende fornitrici di dispositivi medici per gli anni 2015-2018: il versamento, entro trenta giorni dall’entrata in vigore, della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali di ripiano estingue integralmente l’obbligazione stessa, precludendo ogni ulteriore azione giurisdizionale. La mancata adozione, da parte della Regione, del provvedimento di accertamento del pagamento può impedire la declaratoria di cessazione della materia del contendere, ma non preclude la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., dal momento che la pretesa azionata è stata satisfatta per legge.
Il Fatto
La società ricorrente, fornitrice di dispositivi medici, aveva impugnato dinanzi al TAR Lazio i provvedimenti con cui la Regione Puglia aveva attribuito gli oneri di ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018, nonché gli atti statali e gli accordi in sede di Conferenza Permanente che ne costituivano il presupposto. La ricorrente aveva contestato la legittimità della procedura di payback, chiedendo l’annullamento degli atti impositivi e delle delibere delle ASL pugliesi che avevano certificato il fatturato dei singoli operatori.
Nel corso del giudizio, il legislatore è intervenuto con l’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, introducendo una disciplina transattiva che consentiva alle aziende di estinguere l’obbligazione versando una quota ridotta. La ricorrente ha quindi depositato le ricevute dell’avvenuto versamento della predetta quota e ha chiesto che il Tribunale dichiarasse la cessazione della materia del contendere o, comunque, l’improcedibilità del ricorso.
La Motivazione del Tribunale
Il Collegio ha preliminarmente verificato che la ricorrente avesse adempiuto al versamento della quota del 25 per cento degli importi, come previsto dall’art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025. Tale norma, nel testo citato in motivazione, stabilisce che l’integrale versamento dell’importo ridotto estingue l’obbligazione delle aziende fornitrici per gli anni 2015-2018, precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l’obbligo di corresponsione degli importi relativi ai predetti anni.
Il Tribunale ha escluso che potesse dichiararsi la cessazione della materia del contendere, in quanto la Regione non aveva depositato alcun provvedimento di accertamento dell’avvenuto pagamento, come invece prescritto dalla medesima disposizione. Tale accertamento regionale costituisce un presupposto necessario per la declaratoria di cessazione, ma la sua assenza non lascia privo di tutela il ricorrente che abbia comunque versato.
Il Collegio ha, quindi, dichiarato l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., in quanto la pretesa sostanziale azionata in giudizio era venuta meno per effetto dell’intervenuta estinzione legale dell’obbligazione. La scelta di tale formula piuttosto che della cessazione della materia del contendere non incide sull’esito, ma riflette la diversa condizione processuale determinata dal mancato completamento del procedimento amministrativo di accertamento.
Quanto alle spese di lite, il Tribunale ne ha disposto l’integrale compensazione, considerato l’esito in rito della controversia e la peculiarità della vicenda, caratterizzata da un intervento legislativo sopravvenuto che ha ridisegnato l’assetto degli obblighi contributivi delle aziende fornitrici di dispositivi medici.
Nota della Redazione
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