Revoca nomina in ruolo docente affidatario non comporta decadenza automatica (Cons. Stato n. 151 del 08.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La decadenza di cui all’art. 75 del d.P.R. n. 445/2000 non opera in modo automatico allorché la carenza del titolo di accesso alla procedura concorsuale non incida sulla veridicità della dichiarazione, ma dipenda da una questione interpretativa sulla riconducibilità del percorso universitario ai requisiti della classe di concorso. In tale ipotesi l’applicazione della sanzione espulsiva richiede una valutazione concreta del contesto fattuale e procedimentale. La protratta condotta amministrativa favorevole, l’espletamento di plurimi rapporti di lavoro, il superamento del concorso, la conferma in ruolo e l’integrazione del percorso formativo ingenerano un affidamento qualificato e incolpevole. È contrario ai canoni di correttezza, buona fede e proporzionalità l’intervento demolitorio adottato a distanza di anni, in assenza di un interesse pubblico concreto e attuale alla rimozione di effetti consolidatisi.

Il Fatto

L’appellante, laureata in conservazione dei beni culturali, partecipava al concorso straordinario bandito con DDG n. 510 del 2020 per la classe di concorso A022 — italiano, storia e geografia nella scuola secondaria di primo grado — e risultava vincitrice, con conseguente nomina in ruolo. L’Ufficio scolastico regionale per la Sardegna disponeva successivamente la sua cancellazione dalla graduatoria di merito e la decadenza dalla nomina, sul presupposto del mancato possesso, alla data della domanda, del titolo prescritto: nel piano di studi del corso seguito dall’interessata mancava l’esame annuale, o i due semestrali, di lingua italiana, non compensabile con quello di linguistica generale.

Il TAR Sardegna, con la sentenza n. 251/2024, respingeva in parte il ricorso e lo dichiarava per il resto inammissibile, escludendo la fondatezza delle censure sull’esercizio del potere di autotutela e ravvisando l’applicazione della decadenza ai sensi dell’art. 75 del d.P.R. n. 445/2000. Di qui l’appello, con il quale la docente ha riproposto le deduzioni disattese, richiamando anche le previsioni del D.L. n. 71 del 2024.

La Motivazione della Corte

Il Collegio qualifica la vicenda nell’ambito di una procedura concorsuale straordinaria, la cui ratio è la stabilizzazione del personale docente con significativa esperienza di insegnamento: il concorso era riservato a chi avesse maturato almeno tre anni di servizio, requisito valorizzato dal legislatore quale indice di professionalità già verificata sul campo.

Risulta pacifico che l’appellante abbia prestato servizio per vari anni, senza soluzione di continuità, proprio nella classe di concorso A022 a decorrere dall’anno scolastico 2015, essendo stata reiteratamente chiamata sulla base del medesimo titolo di studio poi ritenuto non idoneo. Tale dato dimostra che l’Amministrazione ha costantemente riconosciuto la spendibilità del titolo ai fini dell’insegnamento.

Su questa base la Corte supera la lettura del primo giudice: la decadenza ex art. 75 del d.P.R. n. 445 del 2000 opera quando la carenza del requisito incida sulla veridicità e affidabilità della dichiarazione, e richiede comunque una valutazione non meramente automatica. Nel caso concreto viene in rilievo una questione interpretativa che la stessa Amministrazione ha a lungo risolto in senso favorevole, consentendo insegnamento, accesso alle graduatorie e partecipazione alla procedura.

Assume rilievo anche il fatto che l’appellante, nelle more del giudizio e in un’ottica di leale collaborazione, abbia sostenuto e superato l’esame ritenuto carente: sopravvenienza non valutabile quale integrazione retroattiva del requisito, ma elemento rilevante ai fini dell’apprezzamento della proporzionalità e ragionevolezza dell’intervento espulsivo.

Il complesso di tali elementi — condotta amministrativa protratta, plurimi rapporti di lavoro, superamento del concorso, conferma in ruolo e integrazione formativa — ha ingenerato un affidamento qualificato e incolpevole. Secondo i principi affermati dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato (Sez. VII n. 10003 del 2024; Sez. VII n. 9488 del 2023), è contrario ai canoni di correttezza, buona fede e proporzionalità l’intervento demolitorio adottato a distanza di anni e in assenza di un interesse pubblico concreto e attuale. L’appello è pertanto accolto, con riforma della sentenza e annullamento dei provvedimenti impugnati; le spese del doppio grado sono integralmente compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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