Silenzio interrotto da atto comunale e giudizio limitato all’inerzia (Cons. Stato n. 4058 del 20.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio avverso il silenzio-inadempimento il sindacato del giudice amministrativo è circoscritto all’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia e non si estende alla fondatezza della pretesa sostanziale del privato. Un atto dell’amministrazione che riscontri l’istanza e manifesti la volontà dell’ente è idoneo ad interrompere il silenzio, con conseguente cessazione dell’inerzia. L’eventuale incompetenza dell’organo che adotta la risposta, come la natura meramente interlocutoria della medesima, attiene al contenuto dell’atto e al suo merito, non al profilo dell’adempimento formale dell’obbligo di pronunciarsi. Tali censure vanno fatte valere nei confronti dell’atto tramite i rimedi propri, risultando estranee al giudizio sul silenzio. La documentazione prodotta fuori termine può essere trattenuta, trattandosi di atti acquisibili d’ufficio, con salvezza della facoltà di controdedurre.

Il Fatto

I ricorrenti, proprietari di due lotti interni al Piano di recupero denominato “Tagliaron”, presentavano in data 12 novembre 2024 istanza di autorizzazione alla traslazione volumetrica tra i due lotti. Il Comune riscontrava l’istanza con nota del 25 febbraio 2025, rappresentando di non poterla accogliere per le ragioni ivi indicate.

I proprietari agivano avverso il silenzio davanti al TAR Veneto, che respingeva il ricorso dichiarandolo inammissibile per carenza originaria di interesse: la nota comunale costituiva provvedimento espresso idoneo a interrompere l’inerzia, restando irrilevante l’asserita incompetenza del funzionario che l’aveva adottata. Il TAR dichiarava inoltre inutilizzabili memoria e documenti del Comune, depositati tardivamente cinque giorni prima dell’udienza. Propongono appello i soccombenti, deducendo quattro motivi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta in via preliminare la posizione dell’appellato, costituitosi con deposito fuori termine a causa dell’erronea indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata. Non sussistono, per il giudice, i presupposti di una scusabilità: il deposito telematico è modalità ordinaria e impone a ogni parte la massima diligenza, compresa la verifica delle ricevute di consegna e di registrazione.

Tuttavia, in virtù di giurisprudenza costante — richiamata con Consiglio di Stato, sez. IV, n. 433 del 24 gennaio 2022, e Consiglio di Stato, sez. III, n. 6129 del 30 novembre 2012 — i documenti prodotti fuori termine che attengono alla causa e sono acquisibili d’ufficio possono essere trattenuti, salva la facoltà di chiedere termini per controdedurre. Il Collegio ritiene pertanto di utilizzare il documento attestante l’avvenuta protocollazione dell’istanza del 12 novembre 2024 e la risposta del 25 febbraio 2025, entrambe necessarie alla decisione.

Nel merito, la nota del 12 novembre 2024 risulta acquisita al protocollo e la risposta comunale ha dato riscontro all’istanza. Sotto questo profilo il Comune ha posto in essere un atto idoneo all’interruzione del silenzio. Il Collegio richiama quindi la regola per cui il giudizio introdotto verso l’inerzia dell’amministrazione è circoscritto al solo accertamento dell’illegittimità della medesima e non si estende alla disamina della fondatezza della pretesa sostanziale, secondo l’insegnamento di Consiglio di Stato, sez. IV, n. 6408 del 1 ottobre 2004.

Non occorre quindi confondere l’adempimento formale dell’obbligo di pronunciarsi con l’obbligo di definire il contenuto del provvedimento invocato, che coinciderebbe con una delibazione di merito estranea al giudizio sul silenzio. Le censure dell’appellante circa la competenza della Giunta comunale ex art. 13 della Convenzione attuativa e la natura interlocutoria della nota attengono al contenuto della risposta e avrebbero dovuto essere fatte valere contro la medesima, non nel giudizio sull’inerzia. Con la risposta del 25 febbraio 2025 l’appellante ha comunque acquisito la volontà dell’amministrazione.

L’appello va dunque respinto. Il motivo sulle spese è invece fondato: il Comune, in entrambi i gradi, ha prodotto fuori termine memorie e documenti, pregiudicando la piena conoscenza degli atti. Il Collegio dispone pertanto la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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