Danno da illegittima riorganizzazione comunale: prova del nesso causale (TAR Puglia n. 282 del 26.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
La declaratoria di illegittimità degli atti di macro-organizzazione, resa ai sensi dell’art. 34, comma 3, cod. proc. amm., non integra di per sé l’accertamento degli elementi costitutivi dell’illecito aquiliano. Nel giudizio risarcitorio davanti al giudice amministrativo il principio dispositivo si riespande nella sua pienezza e non opera il temperamento del metodo acquisitivo, in ragione della vicinanza della prova. Grava quindi sul ricorrente l’onere di dimostrare il nesso di causalità giuridica ex art. 1223 cod. civ., inteso come conseguenza immediata e diretta dell’evento di danno. Gli atti generali di riorganizzazione non possono ritenersi causa diretta dei pregiudizi lamentati dal dirigente, quando questi discendano da atti successivi e autonomi di conferimento dell’incarico, rientranti nella giurisdizione del giudice ordinario.

Il Fatto

La ricorrente, già dirigente di un Comune, agisce per il risarcimento del danno asseritamente subìto per effetto delle delibere giuntali con cui l’ente ha ridefinito la macrostruttura organizzativa e riorganizzato le aree funzionali. Tali atti erano stati dichiarati illegittimi, ai sensi dell’art. 34, comma 3, cod. proc. amm., con una precedente sentenza del TAR Lecce.

La domanda risarcitoria per equivalente individua il pregiudizio nella perdita della professionalità acquisita e acquisibile, nel trattamento economico e nei correlati importi previdenziali e nella sfera di relazioni connessa ai compiti di primario livello in precedenza svolti. Il Comune si costituisce chiedendo il rigetto e l’istituto previdenziale eccepisce la propria carenza di legittimazione passiva.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta in via dirimente la questione del nesso di causalità tra i provvedimenti illegittimi e le conseguenze dannose dedotte. Ritiene non dimostrata la causalità giuridica richiesta dall’art. 1223 cod. civ., che impone di ricondurre perdita subìta e mancato guadagno a conseguenza immediata e diretta dell’evento di danno.

Il punto processuale è netto: nei giudizi risarcitori davanti al giudice amministrativo il principio dispositivo si riespande nella sua originaria pienezza per la vicinanza della prova, non operando il temperamento del metodo acquisitivo. L’onere probatorio resta quindi integralmente a carico della parte ricorrente.

Non è sufficiente il richiamo alle pregresse pronunce favorevoli. La sentenza del Cons. Stato n. 3802/2019 ha affermato la giurisdizione amministrativa sugli atti di macro-organizzazione; la sentenza del TAR Lecce n. 149/2020 ha dichiarato l’illegittimità degli atti gravati. Entrambe sono state rese in giudizi di annullamento, nei quali il thema decidendum non investiva gli elementi costitutivi dell’illecito aquiliano.

La dichiarazione di illegittimità resa in luogo dell’annullamento divenuto inutile non costituisce pronuncia di merito sulla pretesa risarcitoria. Il Collegio richiama Ad. Pl. n. 8/2022, secondo cui, in presenza di una domanda risarcitoria non ancora formulata, l’accertamento sui relativi presupposti non ha attitudine al giudicato.

In via autonoma e assorbente, il Tribunale osserva che gli atti di macro-organizzazione, per la loro natura di atti generali, non possono aver arrecato come conseguenza diretta simili pregiudizi senza attribuire valenza causale ad atti successivi e autonomi, quali i decreti sindacali di conferimento degli incarichi dirigenziali, rientranti nella giurisdizione del giudice ordinario. Il ricorso è pertanto respinto. È disposta l’estromissione dell’istituto previdenziale per carenza di legittimazione passiva e le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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