Difetto di giurisdizione sulla revoca del contributo per sopravvenuta perdita dei requisiti (TAR Sardegna n. 554 del 20.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La controversia relativa alla legittimità di un provvedimento di revoca di un contributo pubblico appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario quando la revoca sia determinata dall’accertamento di un inadempimento del beneficiario alle condizioni stabilite dalla legge o dall’atto di concessione per l’erogazione del beneficio. La giurisdizione del giudice amministrativo sussiste, invece, quando il sindacato riguardi il corretto esercizio del potere discrezionale dell’amministrazione in sede di attribuzione del beneficio o in relazione a sopravvenuti mutamenti di pubblico interesse. La revoca motivata dalla sopravvenuta perdita del requisito di “impresa non in difficoltà” integra un’ipotesi di inadempimento del beneficiario, poiché la condizione richiesta deve essere mantenuta fino all’erogazione del contributo, con conseguente devoluzione della relativa controversia al giudice ordinario.
Il Fatto
Il raggruppamento di imprese ricorrenti, operante nel settore della trasformazione di prodotti agroalimentari, aveva ottenuto dalla Regione autonoma della Sardegna la concessione provvisoria di un contributo, ai sensi dell’art. 5 della legge regionale 17 novembre 2010, n. 15, per la realizzazione di un piano di miglioramento dei processi manageriali nel settore ovino.
A seguito di verifiche svolte dal soggetto attuatore, l’amministrazione regionale, con determinazione del 9 novembre 2023, revocava la concessione provvisoria del beneficio, ritenendo che la società capogruppo avesse perso il requisito di “impresa non in difficoltà”, necessario per l’ammissibilità al finanziamento ai sensi dell’art. 1, lett. h), del regolamento (CE) n. 1998/2006. Le società ricorrenti impugnavano il provvedimento, deducendone l’illegittimità sotto molteplici profili e chiedendone l’annullamento previa sospensione.
La Motivazione della Corte
Il TAR Sardegna ha preliminarmente rilevato, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., la questione del possibile difetto di giurisdizione. Il Collegio ha richiamato il consolidato orientamento delle Sezioni Unite della Cassazione, secondo cui la controversia sulla revoca di un finanziamento pubblico rientra nella giurisdizione del giudice ordinario quando la revoca discenda dall’accertamento di un inadempimento del beneficiario alle condizioni stabilite in sede di erogazione o dalla legge.
Nel caso di specie, il provvedimento impugnato non contestava alla società la carenza ab origine del requisito, bensì il mancato mantenimento dello stesso nel corso del procedimento di erogazione del contributo. La determinazione di revoca richiamava, infatti, la “perdita da parte del beneficiario dei requisiti richiesti per l’ammissibilità alla corresponsione del beneficio”, circostanza che presuppone l’esistenza di una condizione originariamente posseduta e successivamente venuta meno.
La ricostruzione del Collegio ha valorizzato il dato semantico dell’espressione “perdita”, che evoca un’irrimediabile privazione di ciò che si ha, e ha rilevato come gli atti del soggetto attuatore menzionassero la criticità relativa al “mantenimento” del requisito di impresa non in difficoltà, ritenuto quindi inizialmente sussistente. La sopravvenuta carenza del requisito è stata pertanto qualificata come inadempimento della condizione stabilita dalla normativa di riferimento, costituita dal mantenimento di una stabile situazione patrimoniale fino all’erogazione del contributo.
Poiché la controversia verteva esclusivamente sulle inadempienze del beneficiario, senza coinvolgere alcuna valutazione discrezionale dell’amministrazione circa an, quid e quomodo dell’erogazione, il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, indicando come giudice competente il giudice ordinario, dinanzi al quale il giudizio potrà essere riproposto ai sensi dell’art. 11 c.p.a.. Le spese di lite sono state compensate, in ragione dell’indicazione, contenuta nel provvedimento impugnato, della possibilità di ricorrere al giudice amministrativo.
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Nota della Redazione
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