Ottemperanza al giudicato sulla carta docente e poteri del commissario ad acta (TAR Piemonte n. 1868 del 25.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta la sussistenza dei presupposti di rito e di merito e ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato nel termine fissato. La nomina del commissario ad acta per l’ipotesi di protratta inottemperanza costituisce misura doverosa a garanzia dell’effettività della tutela. Quando le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico e sono connesse ai relativi compiti istituzionali, il compenso del commissario deve ritenersi compreso in quello già stabilito e percepito dall’Amministrazione di appartenenza. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri del DM n. 55/2014, con dimidiazione e ulteriore riduzione in ragione della serialità della controversia e delle difficoltà operative dell’Amministrazione.
Il Fatto
La ricorrente, docente, ha proposto giudizio di ottemperanza per l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale di Asti, Sezione lavoro, con la quale era stato riconosciuto il diritto agli importi della carta docente per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, nella misura complessiva di € 1.500,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria e spese di lite.
La parte ha chiesto la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle somme liquidate. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito opponendosi formalmente all’accoglimento. La causa è stata trattenuta in decisione all’esito della camera di consiglio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato in via preliminare i presupposti del rito. La sentenza azionata è stata rilasciata in copia attestata conforme all’originale ai fini dell’art. 475 c.p.c. ed è stata notificata mediante posta elettronica certificata al Ministero soccombente presso il domicilio reale. Alla data di proposizione del ricorso era inoltre infruttuosamente decorso il termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996.
Nel merito non è emersa alcuna contestazione sull’omessa ottemperanza al giudicato. Il Tribunale ha pertanto ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza e di pagare le somme ivi liquidate entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione.
Per l’ipotesi di inutile decorso del termine è stato nominato sin d’ora il commissario ad acta, individuato nel Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario. Il commissario provvederà entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a cura della ricorrente, compiendo tutti gli atti necessari a carico e spese dell’Amministrazione inadempiente. La parte ricorrente è stata onerata di comunicare al commissario il proprio codice fiscale entro sette giorni.
Quanto al compenso, il Collegio ha osservato che le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico e devono ritenersi connesse ai relativi compiti istituzionali: il compenso è dunque compreso in quello già stabilito e percepito dall’Amministrazione di appartenenza.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono state liquidate secondo la Tabella n. 21 dell’Allegato 1 al DM 10/03/2014 n. 55, soggetta a dimidiazione ai sensi dell’art. 4, comma 1, del medesimo decreto, e ulteriormente ridotte per la marcata serialità della controversia e per l’oggettiva difficoltà operativa dell’Amministrazione nell’esecuzione dei titoli della specie. Il Tribunale ha disposto la distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario, con refusione del contributo unificato. Ha infine mandato alla Segreteria la trasmissione del fascicolo alla Procura Regionale della Corte dei Conti del Lazio per gli accertamenti di competenza sui profili di danno erariale.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 93 c.p.c. – Distrazione delle spese
- Art. 475 c.p.c. – Forma del titolo esecutivo giudiziale e del titolo ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale