Il riscontro sopravvenuto all’istanza di convocazione fa cessare l’inerzia: il ricorso avverso il silenzio diventa improcedibile (TAR Basilicata n. 568 del 16.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso avverso il silenzio-inadempimento diventa improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando l’Amministrazione, in corso di causa, riscontri l’istanza con un atto avente natura provvedimentale, chiaramente espressivo della definitiva volontà in ordine alla domanda. La determinazione sopravvenuta, ancorché negativa, fa cessare l’inerzia contestata e regola in via definitiva il rapporto giuridico-amministrativo. Le contestazioni avverso tale atto non assumono rilevanza nel giudizio sul silenzio se non siano refluite in una tempestiva e formale impugnazione.
Il Fatto
Un cittadino straniero, titolare di visto d’ingresso per lavoro stagionale, aveva richiesto all’Amministrazione la convocazione delle parti ai sensi dell’art. 42, co. 4, del D.L. n. 73/2022 per la formalizzazione della proposta di lavoro, ovvero l’accertamento dell’impossibilità di stipula per cessazione dell’attività di impresa, con conseguente rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione. A fronte dell’inerzia serbata sulla richiesta, il migrante aveva proposto ricorso avverso il silenzio, chiedendo l’accertamento dell’illegittimità di tale inerzia.
Costituitosi in giudizio, il Ministero dell’Interno eccepiva l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso, segnalando che l’istanza era stata nel frattempo riscontrata con nota del 29/7/2025.
La Motivazione della Corte
Il TAR Basilicata ha preliminarmente accertato l’avvenuto riscontro dell’istanza da parte dell’Amministrazione, avvenuto con nota del 29/7/2025. Tale atto è stato qualificato come avente natura provvedimentale, in quanto espressivo della definitiva volizione dell’Amministrazione circa l’inaccoglibilità della domanda. Il Collegio ha condiviso le ragioni della determinazione, fondate sull’esistenza di preclusioni de iure alla possibilità di subentro di un nuovo datore di lavoro nella procedura di regolarizzazione e al rilascio del permesso per attesa occupazione.
La decisione ha evidenziato come la determinazione sopravvenuta, non impugnata, sia idonea a far cessare la situazione di inerzia contestata e a regolare in modo definitivo il rapporto giuridico-amministrativo. Ne consegue la sopravvenuta carenza di interesse alla coltivazione del gravame, dal cui eventuale accoglimento l’interessato non ricaverebbe alcuna utilità pratica.
Il Collegio ha infine precisato che le contestazioni avverso la determinazione amministrativa, sollevate solo nella memoria conclusionale del ricorrente, non notificata e non refluite in una tempestiva impugnazione, sono irrituali e tardive. In ragione della particolarità del caso, le spese di lite sono state compensate.
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Nota della Redazione
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