Payback dispositivi medici: estinzione per versamento e improcedibilità (TAR Lazio n. 16104 del 15.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il versamento integrale, da parte dell’azienda fornitrice di dispositivi medici, della quota del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali di ripiano, eseguito ai sensi dell’art. 7, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2025, n. 95, convertito dalla legge 24 luglio 2025, n. 119, determina l’estinzione dell’obbligazione gravante sulla fornitrice per le annualità di riferimento e preclude ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa. Ne consegue che il ricorso proposto avverso gli atti di determinazione e riparto del payback deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., in ossequio al principio dispositivo che informa il processo amministrativo. La sopravvenuta carenza di interesse, fondata su una situazione documentata e dichiarata dalla parte, impone al Collegio di prendere atto della definizione in rito della controversia.

Il Fatto

La società ricorrente, fornitrice di dispositivi medici, impugnava davanti al TAR Lazio l’atto dirigenziale con cui la Regione Puglia aveva attribuito gli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018, nonché i provvedimenti ministeriali presupposti, tra cui i decreti del Ministero della Salute del 6 luglio 2022 e del 6 ottobre 2022, e le deliberazioni aziendali di certificazione del fatturato.

La controversia riguardava l’attuazione dell’art. 9-ter, comma 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e dell’art. 18 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, con cui era stato accertato il superamento dei tetti di spesa e determinato il payback a carico delle aziende fornitrici. Nel corso del giudizio la ricorrente documentava il versamento degli oneri e dichiarava di non avere più interesse alla definizione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato che la ricorrente aveva documentato di avere provveduto al versamento, in favore delle Regioni, degli oneri di ripiano per gli anni 2015-2018, ai sensi dell’art. 7, comma 1, del decreto-legge n. 95/2025. La norma richiamata prevede che l’integrale versamento della quota del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali determini l’estinzione dell’obbligazione gravante sulle aziende fornitrici per gli anni di riferimento.

Da tale estinzione il Tribunale ha fatto discendere il venir meno dell’interesse alla coltivazione del ricorso. La società ha, inoltre, formalmente dichiarato con atto depositato il 9 luglio 2026 di non avere più interesse alla definizione del giudizio in ragione delle sopravvenienze documentate.

Il Collegio ha quindi applicato il principio dispositivo che informa il processo amministrativo: preso atto della dichiarazione resa dalla parte, ha escluso che residuino margini di scrutinio nel merito dei motivi di impugnazione. La sopravvenuta carenza di interesse non consente, infatti, di pervenire all’esame delle censure originariamente proposte.

Il ricorso è stato pertanto dichiarato improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. Quanto alle spese, il Tribunale ha ravvisato giustificati motivi di compensazione integrale, avuto riguardo alla peculiarità delle sopravvenienze e alla definizione in rito della controversia. La presente sentenza è soggetta all’esecuzione da parte dell’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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