Le spese distratte al difensore non sono ammissibili nel giudizio di ottemperanza (TAR Lombardia n. 270 del 28.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza la domanda di pagamento delle spese di lite, liquidate nel titolo azionato con distrazione in favore del procuratore, è inammissibile quando ricorrente è esclusivamente la parte e non anche il difensore. Il procuratore distrattario è infatti titolare di un autonomo titolo di credito, distinto rispetto alla posizione del proprio assistito, e la relativa pretesa esige la sua participazione al giudizio. L’accertamento dell’inottemperanza del giudicato e l’ordine di esecuzione si fondano sulla mancata contestazione dell’inadempimento e sull’inutile decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996. Il giudice amministrativo, accertata l’inerzia, condanna l’amministrazione a dare completa esecuzione per la sorte capitale entro un termine perentorio e nomina, per il caso di perdurante inadempimento, il commissario ad acta.
Il Fatto
La ricorrente ha ottenuto dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, una sentenza pubblicata in data 08 gennaio 2024 e corretta in data 13.02.2024, con cui il Ministero dell’Istruzione è stato condannato ad attribuirle il beneficio della Carta elettronica del docente per una pluralità di anni scolastici.
Notificato il titolo in data 01.03.2024, l’amministrazione è rimasta inadempiente. Non essendo stata proposta impugnazione, il giudicato si è formato, come attestato dalla cancelleria in data 09.08.2024, ed è decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni. La parte ha quindi promosso ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo la condanna all’esecuzione e, in caso di persistente inerzia, la nomina di un commissario ad acta. L’amministrazione si è costituita, senza contestare il mancato adempimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto la pretesa adeguatamente documentata. A fronte dell’allegato inadempimento, il Ministero non ha contestato in giudizio il mancato adempimento dell’obbligo portato dal titolo azionato. Tale circostanza consente di accertare l’inottemperanza e di accogliere il ricorso.
Il Tribunale ha quindi condannato l’amministrazione a dare completa esecuzione, per la sorte capitale, alla sentenza del Tribunale di Milano, entro sessanta giorni dalla comunicazione della decisione. Decorso inutilmente tale termine, ha previsto l’intervento di un commissario ad acta, nominato sin d’ora nel direttore generale della competente direzione ministeriale o in un dirigente o funzionario delegato, con il compito di adottare gli atti necessari all’assolvimento del mandato.
Il Collegio ha escluso la liquidazione di alcun compenso al commissario, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice.
La questione di maggiore interesse riguarda le spese del giudizio azionato, liquidate con distrazione in favore del procuratore. Il TAR ha dichiarato inammissibile la relativa richiesta nel giudizio di ottemperanza, perché ricorrente risulta esclusivamente la parte e non anche il procuratore. Quest’ultimo è titolare di un autonomo titolo di credito e, per ciò solo, distinto rispetto alla posizione del proprio assistito.
Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93 cod. proc. civ. e degli artt. 26 e 39 cod. proc. amm., e sono liquidate in € 1.000,00 per compensi, oltre accessori.
Nota della Redazione
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