Payback dispositivi medici: improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse dopo il versamento (TAR Lazio n. 15127 del 22.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel contenzioso sul payback dei dispositivi medici, il versamento da parte dell’impresa fornitrice della quota ridotta pari al 25% dell’importo di ripiano, ai sensi dell’art. 7 d.l. n. 95/2025, determina la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso avverso i provvedimenti regionali di cui all’art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. n. 78/2015. La cessazione della materia del contendere non può invece essere dichiarata dal giudice in via autonoma: essa è subordinata all’accertamento regionale dell’avvenuto versamento e alla comunicazione di tale provvedimento alla segreteria del TAR Lazio. La prosecuzione della controversia, in presenza del pagamento, non arreca alcuna utilità alla ricorrente. Le spese sono compensate per la peculiarità delle questioni.
Il Fatto
La società ricorrente ha impugnato davanti al TAR Lazio il decreto del Direttore della Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale della Regione Toscana n. 24681 del 14.12.2022, recante approvazione degli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per gli anni 2015-2018, unitamente agli allegati e a una serie di deliberazioni aziendali presupposte.
Con il medesimo gravame la ricorrente ha esteso l’impugnazione agli atti ministeriali in materia, tra cui i decreti del Ministero della Salute del 6.7.2022 e del 6.10.2022, nonché all’Accordo del 7.11.2019 e alle intese del 2022. In pendenza di giudizio, in data 18.6.2026, la società ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere o di sopravvenuta carenza di interesse, avendo versato la quota ridotta pari al 25% dell’importo di ripiano ai sensi dell’art. 7 d.l. n. 95/2025.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto l’istanza della ricorrente e la disciplina invocata. L’art. 7 d.l. 95/2025 prevede che, decorso il termine di trenta giorni, le Regioni e le Province autonome accertino l’avvenuto versamento della quota ridotta con provvedimenti pubblicati nei bollettini e nei siti istituzionali, comunicandoli senza indugio alla segreteria del TAR Lazio, e che tale adempimento determini la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese.
Il Tribunale chiarisce il riparto tra la fase amministrativa e quella giurisdizionale. Come dato avviso alle parti in udienza, la cessazione della materia del contendere può essere pronunciata solo a seguito della comunicazione, a questo Tribunale, da parte della Regione, dei provvedimenti di accertamento del pagamento dell’importo. Il giudice amministrativo non può quindi dichiararla in via autonoma sulla sola base della dichiarazione della parte.
Su un piano distinto si colloca la posizione della ricorrente. La dichiarazione di avvenuto pagamento determina la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, perché la prosecuzione della controversia non recherebbe alcuna utilità alla società. L’interesse alla decisione sul merito delle censure avverso il decreto regionale di ripiano e gli atti presupposti è venuto meno per effetto del versamento della quota ridotta.
Il Collegio ritiene pertanto che non resti che dichiarare l’improcedibilità del gravame per sopravvenuta carenza di interesse. La pronuncia non investe il merito delle doglianze sul payback, ma si fonda esclusivamente sul venir meno dell’interesse alla decisione.
Quanto alle spese, il Tribunale ravvisa nelle peculiarità delle questioni trattate e nell’andamento della vicenda processuale eccezionali ragioni per l’integrale compensazione, in applicazione del combinato disposto degli art. 26, comma 1, cod. proc. amm. e art. 92, comma 2, cod. proc. civ.. Il dispositivo dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, con spese compensate.
Nota della Redazione
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