Responsabilità PA e prova del nesso causale tra diniego illegittimo e danno (Cons. Stato n. 8357 del 28.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
La responsabilità civile della pubblica amministrazione per l’illegittimo diniego di un provvedimento ampliativo presuppone la prova, a carico del danneggiato, di tutti gli elementi costitutivi dell’art. 2043 cod. civ., e in particolare del nesso di causalità materiale tra l’atto invalido e il pregiudizio lamentato. Il giudice non può supplire all’onere probatorio della parte mediante consulenza tecnica d’ufficio, che non assolve il compito di dimostrare la relazione causale tra diniego e danno. La prova del nesso causale è esclusa quando il contratto preliminare subordini l’acquisto a più condizioni, non tutte riconducibili al provvedimento impugnato, e a un termine finale antecedente alla domanda di permesso.

Il Fatto

Il ricorrente ha chiesto al Comune il cambio di destinazione d’uso di un immobile da deposito a civile abitazione. Il Comune ha rigettato l’istanza ritenendo necessaria l’autorizzazione del condominio. Il TAR ha annullato quel diniego, accertandone l’illegittimità. Ottenuto l’annullamento, il ricorrente ha proposto azione risarcitoria davanti al medesimo Tribunale, deducendo il mancato perfezionamento di una compravendita già promessa e il minor valore dell’immobile.

Il TAR ha rigettato la domanda, escludendo la prova della prima voce di danno e qualificando come solo ipotetico il mancato incremento di valore. Il ricorrente ha proposto appello, contestando il rilievo attribuito all’assenza di data certa del preliminare e chiedendo una consulenza tecnica per quantificare il pregiudizio. Il Comune si è costituito chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato affronta la questione del riparto dell’onere della prova nell’azione risarcitoria contro la PA. Richiamando l’art. 2043 cod. civ., la Sezione ribadisce che la parte deve provare l’elemento oggettivo, quello soggettivo, il nesso di causalità materiale, il danno ingiusto e il danno conseguenza. La Corte precisa che la verifica può arrestarsi al primo elemento mancante, senza necessità di esaminare gli altri.

Sul primo motivo, il Collegio ritiene irrilevante la disputa sulla data certa del preliminare. La prova del nesso causale difetta su un piano logicamente anteriore. Il contratto preliminare subordinava l’acquisto non solo al cambio di destinazione, ma anche alla cancellazione delle ipoteche e di ogni altro pregiudizio, alla variazione delle tabelle millesimali e a un termine finale per il definitivo antecedente alla richiesta del permesso di costruire.

Da qui la conclusione: il recesso della promissaria acquirente non è riconducibile, allo stato degli atti, al diniego illegittimo. L’appellante non ha fornito alcuna prova in senso contrario. La Corte sottolinea che il definitivo avrebbe dovuto essere concluso prima ancora della presentazione della domanda di permesso, rendendo oscuro il collegamento tra atto invalido e danno.

Sul secondo motivo, il Collegio conferma il rigetto. Manca la prova della relazione causale tra diniego e diminuzione di valore. La consulenza tecnica d’ufficio non può supplire al mancato assolvimento dell’onere probatorio. Si aggiunge che non è stato dimostrato come l’asserito maggior valore sarebbe stato concretamente realizzato mediante alienazione del bene.

L’appello è dunque infondato e viene rigettato, con condanna dell’appellante alle spese di giudizio liquidate in complessivi euro 3.000,00, oltre accessori di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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