Graduatoria finale non impugnata: ricorso improcedibile per carenza di interesse (TAR Lazio n. 15125 del 22.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’atto che approva la graduatoria finale di un concorso, pur appartenendo alla stessa sequenza procedimentale dell’atto di esclusione, non ne costituisce conseguenza inevitabile, perché implica nuove e ulteriori valutazioni di interessi, anche di una pluralità di soggetti terzi. Ne deriva che l’impugnazione tempestiva della graduatoria è doverosa per evitare l’inutilità dell’eventuale decisione di accoglimento, che non travolgerebbe i provvedimenti a valle nel frattempo adottati. In mancanza, questi ultimi divengono inoppugnabili e il ricorso avverso l’esclusione è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. La clausola di stile con cui si impugnino genericamente gli atti presupposti, conseguenti e connessi è espressione indeterminata e non vale a individuare l’oggetto del giudizio.

Il Fatto

La ricorrente partecipava al concorso pubblico per l’assunzione di n. 140 commissari per la carriera di funzionari della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della polizia del 16 febbraio 2023. Con provvedimento del 29 giugno 2023 la Commissione medica per l’accertamento dei requisiti psicofisici del Ministero dell’interno la giudicava non idonea, escludendola dalla procedura. La candidata impugnava l’esclusione davanti al TAR Lazio, chiedendo anche l’annullamento degli atti presupposti e connessi.

Il Tribunale accoglieva l’istanza cautelare con ordinanza del 15 settembre 2023 e la ricorrente era ammessa con riserva alle prove scritte, che superava. Non veniva però convocata alle prove orali, perché il Cons. Stato, sez. III, ord. 8 novembre 2023 riformava il pronunciamento interinale, confermando l’efficacia dell’esclusione. Alla camera di consiglio del 19 marzo 2024 il difensore rinunciava alla misura cautelare, mentre il Ministero eccepiva l’improcedibilità. All’udienza dell’11 settembre 2026 il Collegio rilevava d’ufficio una possibile causa di improcedibilità, per essere stata pubblicata la graduatoria conclusiva con decreto n. 333/2024 del 16 maggio 2024, e tratteneva la causa in decisione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta la questione della sorte del ricorso avverso un atto di esclusione quando la procedura concorsuale si sia conclusa con l’approvazione della graduatoria finale e questa non sia stata impugnata, neppure con motivi aggiunti. Il thema decidendum si sposta quindi sul piano dell’interesse alla decisione.

Richiamando un indirizzo definito granitico, il Tribunale osserva che l’atto finale di approvazione della graduatoria, pur collocandosi nella stessa sequenza procedimentale dell’atto lesivo, non ne costituisce conseguenza inevitabile: la sua adozione implica nuove ed ulteriori valutazioni di interessi, anche di una pluralità di soggetti terzi rispetto al rapporto originariamente controverso (TAR Lazio, sez. V-bis, 28 aprile 2022, n. 5193).

Ne segue il dovere di impugnare l’atto conclusivo per evitare l’inutilità di un eventuale accoglimento, che non travolgerebbe i provvedimenti a valle medio tempore adottati. In mancanza di tempestiva impugnazione, questi ultimi divengono inoppugnabili (Cons. Stato, sez. VI, 12 novembre 2020, n. 6959; TAR Lazio, sez. I, 18 gennaio 2021, n. 641).

Il Collegio esclude che l’eccezione possa superarsi in forza della formula con cui la ricorrente aveva impugnato tutti gli atti presupposti, conseguenti e connessi: si tratta di clausola di stile, espressione indeterminata e inidonea a manifestare l’oggetto del giudizio (TAR Lazio, sez. I-quater, 30 giugno 2020, n. 7369). Né vale la richiesta di passaggio in decisione, con cui si ribadiva la permanenza dell’interesse al merito: tale allegazione è manifestamente smentita dal contegno processuale della parte, che non coltivando l’azione annullatoria ha sostanzialmente prestato acquiescenza all’operato dell’amministrazione.

Il ricorso è pertanto dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, non potendo la ricorrente trarre alcuna utilità dall’accoglimento avverso l’esclusione, essendo ormai inoppugnabile nei suoi confronti l’esito sfavorevole della selezione sancito dalla graduatoria finale. Le spese sono compensate in ragione del pronunciamento in rito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *