Autotutela esecutiva sui beni del patrimonio indisponibile e sgombero coattivo (TAR Marche n. 140 del 13.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
I poteri di autotutela esecutiva previsti dall’art. 823, comma 2, cod. civ. possono essere esercitati dall’amministrazione non soltanto sui beni del demanio, necessario ed eventuale, ma anche sui beni rientranti nel patrimonio indisponibile. Ne consegue che il Comune può disporre lo sgombero coattivo e la riconsegna materiale dell’immobile occupato senza titolo, quando la concessione sia irrimediabilmente scaduta. Il provvedimento che dà esecuzione a una precedente intimazione di rilascio non impugnata ha carattere esecutivo, ma resta censurabile nei limiti del difetto di potere in capo all’amministrazione. Il ricorso proposto avverso la delibera presupposta è irricevibile se il ricorrente ne aveva già piena conoscenza anteriormente alla notifica.
Il Fatto
Il ricorrente gestiva dal 1999 il bocciodromo comunale e l’annesso bar in forza di una concessione, il cui termine era scaduto nel 2001. Dopo una prima vicenda contenziosa definita con la sentenza n. 113/2005, che aveva annullato gli atti di gara ma respinto le censure sul rilascio degli immobili, l’amministrazione adottava la delibera di Giunta n. 12/2007, ribadendo la volontà di riottenere il possesso dei beni, e successivamente l’intimazione di rilascio del 16/2/2007, non impugnata.
Poiché l’intimazione restava inadempiuta, con nota del 24/8/2007 il Comune comunicava che avrebbe eseguito l’accesso all’immobile per lo sgombero dei locali. Il ricorrente impugnava la delibera e la nota, contestando in particolare l’assenza di poteri comunali per l’esercizio dell’autotutela e per lo sgombero materiale tramite proprio personale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie l’eccezione di irricevibilità relativa alla delibera n. 12/2007. Il ricorrente l’aveva espressamente contestata con nota del 14/2/2007, dimostrando di conoscerla già da quella data; il ricorso, notificato il 3/9/2007, è dunque tardivo rispetto a tale atto.
Quanto alla nota del 24/8/2007, il Tribunale condivide solo parzialmente l’eccezione di inammissibilità. La nota ha effettivamente carattere esecutivo rispetto all’intimazione del 16/2/2007, non impugnata, come rilevato anche dal Consiglio di Stato in sede cautelare. Tuttavia la maggior parte delle censure investe il difetto di potere del Comune di agire in autotutela e di disporre lo sgombero coattivo: il ricorso va quindi esaminato entro tali limiti.
Nel merito, la sentenza n. 113/2005, ormai passata in giudicato, ha accertato che tra le parti non sussisteva un rapporto di locazione, ma una concessione irrimediabilmente scaduta, con conseguente occupazione senza titolo degli immobili. Gli stessi rientrano nel patrimonio indisponibile del Comune, essendo destinati a un servizio pubblico sportivo e ricreativo.
Su tale presupposto, il Collegio richiama l’orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo cui i poteri dell’art. 823, comma 2, cod. civ. si esercitano anche sui beni del patrimonio indisponibile, citando Cons. Stato, Sez. VII, 19/5/2023 n. 4987. L’amministrazione poteva dunque agire in autotutela per ottenere la riconsegna materiale degli immobili.
Il ricorso è pertanto dichiarato parzialmente irricevibile e inammissibile e respinto per il resto. Le spese sono compensate per ragioni equitative.
Nota della Redazione
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