Trasferimento per candidatura elettorale e nuovo atto in riesame: ricorso improcedibile (TAR Sardegna n. 187 del 06.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui l’Amministrazione, all’esito del riesame disposto in sede cautelare, ridetermini la posizione del dipendente sulla base di una nuova e compiuta istruttoria, sostituisce integralmente l’atto originariamente impugnato. Ne consegue l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse, non potendo il ricorrente trarre alcun vantaggio dall’annullamento di un provvedimento i cui effetti sono stati sostituiti. La qualificazione dell’atto come esecutivo dell’ordinanza cautelare non è decisiva: rileva l’autonomia della valutazione amministrativa, desumibile dall’avvio di un nuovo procedimento, dalla partecipazione dell’interessato e dal raffronto tra esigenze dedotte e situazione organizzativa dei reparti. La declaratoria di improcedibilità non preclude la compensazione delle spese, valutato il complessivo sviluppo della vicenda anche in sede processuale.

Il Fatto

Il ricorrente, Assistente della Polizia di Stato in servizio presso la Questura di Oristano, ha partecipato alle consultazioni elettorali per il rinnovo del Consiglio comunale di un centro della provincia ed è risultato eletto. Il Direttore generale della Pubblica Sicurezza ha quindi disposto il suo trasferimento d’ufficio con effetto immediato, ai sensi dell’art. 53 del d.P.R. n. 335/1982, ad altra sede, sul presupposto che il dipendente non possa prestare servizio per tre anni nella circoscrizione in cui si è candidato.

Il ricorrente ha impugnato il decreto lamentando che l’Amministrazione non lo abbia collocato nella sede più vicina, compatibilmente con la qualifica rivestita, come la norma richiederebbe, e deducendo violazione di legge ed eccesso di potere. Il Collegio, in sede cautelare, ha accolto l’istanza disponendo il riesame, per l’insufficienza del mero richiamo alle esigenze funzionali e di servizio. In esecuzione del riesame l’Amministrazione ha adottato un nuovo provvedimento, con trasferimento presso altro reparto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., un possibile profilo di improcedibilità conseguente all’adozione del nuovo atto. La difesa del ricorrente ha replicato che il nuovo provvedimento sarebbe consequenziale all’ordinanza cautelare e, come tale, non autonomamente impugnabile.

Il Tribunale ha respinto questa lettura. Benché il nuovo decreto si presenti come adottato “in esecuzione dell’ordinanza”, esso scaturisce da una nuova e compiuta istruttoria, avviata con apposita comunicazione all’interessato, che ha partecipato presentando osservazioni. La motivazione dà conto di una valutazione autonoma della posizione complessiva dell’istante, con raffronto tra le esigenze e le richieste avanzate e la situazione organica e le attuali esigenze operative dei reparti ambiti.

Da ciò il Collegio ha tratto la conseguenza che il nuovo provvedimento sostituisce integralmente la decisione gravata. Il ricorrente non potrebbe trarre alcun vantaggio dall’eventuale annullamento dell’atto impugnato, i cui effetti sono stati ormai sostituiti dal decreto successivo. La sopravvenuta carenza d’interesse impone quindi la declaratoria di improcedibilità del ricorso.

Quanto alle spese, il Tribunale ha ritenuto di compensarle tra le parti, tenuto conto del complessivo sviluppo della vicenda, anche in sede processuale. La sentenza è stata dichiarata esecutiva dall’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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