Piano didattico personalizzato e non ammissione alla classe successiva (TAR Emilia-Romagna n. 150 del 17.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il piano didattico personalizzato ha lo scopo di fare acquisire all’alunno le conoscenze del corso di studi e può essere invocato per l’adozione degli strumenti compensativi e dispensativi, ma non per legittimare un percorso in cui tali conoscenze non siano state acquisite. La valutazione del consiglio di classe è espressione di un apprezzamento tecnico-discrezionale, sindacabile dal giudice amministrativo solo per manifesta illogicità, contraddittorietà o travisamento dei fatti. I doveri di cura imposti dalla legge n. 170/2010 a tutela degli studenti con DSA configurano un’obbligazione di mezzi, non di risultato, e non garantiscono la promozione. La mancata o inadeguata attuazione delle misure del PDP non fonda, da sola, l’annullamento del giudizio di non ammissione, ma può fondare una pretesa risarcitoria, che richiede la prova dell’elemento soggettivo, del danno e della spettanza del bene della vita.
Il Fatto
I genitori di uno studente iscritto al biennio di un istituto tecnico di Bologna hanno impugnato il giudizio di non ammissione alla classe seconda all’esito dell’anno scolastico 2021-2022. Lo studente, preso in carico dal servizio sanitario e destinatario di un PDP per dislessia, disortografia e discalculia, aveva riportato a giugno insufficienze in inglese, italiano e scienze integrate fisica e, dopo le prove di recupero di settembre, non aveva colmato le lacune.
I ricorrenti hanno dedotto lo scollamento tra le prove e il PDP, la mancata adozione di strumenti adattati e l’omessa attivazione di corsi di recupero, chiedendo l’annullamento degli atti e il risarcimento del danno. Il Ministero dell’istruzione e l’istituto si sono costituiti, depositando documentazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, dopo aver respinto la domanda cautelare, ha iscritto la causa a ruolo per verificare la persistenza dell’interesse. In rito ha ritenuto che solo la domanda risarcitoria possa ancora sorreggere un interesse attuale, essendo l’atto impugnato a effetti esauriti e la parte rimasta inerte per anni.
Nel merito, il Tribunale ha ricordato che la responsabilità dell’amministrazione per atto illegittimo non si fonda sulla sola illegittimità, ma richiede la prova della colpa, secondo il modello dell’illecito aquiliano e i canoni dell’art. 97 Cost. La presunzione di colpa opera solo ove la regola violata sia chiara e cogente; per gli interessi pretensivi come quello azionato occorre inoltre la prova della spettanza del bene della vita. Nel caso concreto tale prova è risultata del tutto carente.
Passando ai motivi di annullamento, il Collegio ha richiamato l’orientamento consolidato secondo cui il PDP non può fondare la pretesa all’ammissione alla classe successiva, restando indefettibile il giudizio tecnico del consiglio di classe. L’omessa attivazione dei corsi di recupero, ha aggiunto, non determina l’illegittimità del verbale di scrutinio, potendo al più fondare pretese risarcitorie, perché l’interesse dell’alunno è al percorso formativo adeguato, non all’avanzamento in ogni caso.
Il Tribunale ha poi escluso che la legge n. 170/2010 imponga una obbligazione di risultato: la scuola deve attivare tutte le misure ragionevoli, non garantire la promozione. Sul piano fattuale, la relazione dell’amministrazione ha dimostrato la presa in carico dello studente, l’adozione delle misure e il loro uso non efficace da parte dell’alunno, nonché le agevolazioni riconosciute nelle prove di recupero. Le contestazioni analitiche sui singoli esami sono state dichiarate inammissibili perché volte a un sindacato sostitutivo di merito.
Il ricorso è stato quindi respinto integralmente, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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