Stabilimenti balneari, manufatti amovibili mantenuti anche nella stagione invernale (TAR Puglia n. 1432 del 27.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il comma 3-bis dell’art. 3 della legge n. 118/2022, introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. a), del d.l. n. 131/2024 come modificato dalla legge di conversione n. 166/2024, abilita ex lege i titolari di concessioni demaniali marittime per attività turistico-ricreative a mantenere installati i manufatti amovibili di cui all’art. 3, comma 1, lett. e.5), d.P.R. n. 380/2001 anche nel periodo di sospensione stagionale dell’esercizio. La facoltà prescinde dall’acquisizione di atti di assenso dell’amministrazione e opera in vigenza del titolo concessorio, fermo l’obbligo del canone. La clausola di stagionalità contenuta nel titolo edilizio non impedisce il mantenimento annuale delle strutture. La salvezza dei provvedimenti di demolizione adottati prima dell’entrata in vigore della disposizione riguarda i provvedimenti già eseguiti o rispetto ai quali l’interessato ha prestato acquiescenza.
Il Fatto
La società ricorrente gestisce uno stabilimento balneare in forza di una concessione demaniale marittima e di un permesso di costruire. Il Comune ha adottato un’ordinanza di sgombero con cui ha ingiunto la rimozione dei manufatti presenti sull’area demaniale, richiamando la clausola di stagionalità contenuta nel titolo edilizio.
La società ha impugnato il provvedimento davanti al TAR. Con ordinanza cautelare il Tribunale ha accolto la domanda e sospeso l’efficacia dell’ordinanza. All’udienza pubblica la difesa della ricorrente ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione, per effetto della sopravvenienza normativa.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che il d.l. n. 131/2024, come modificato dalla legge di conversione n. 166/2024 con decorrenza dal 15.11.2024, ha inserito nell’art. 3 della legge n. 118/2022 il comma 3-bis. La norma consente ai titolari di concessioni demaniali marittime di mantenere installati i manufatti amovibili anche nel periodo di sospensione stagionale, in vigenza del titolo e con corresponsione del canone, fino all’aggiudicazione delle procedure selettive.
Dalla lettera e dalla ratio della disposizione il Tribunale ricava che il legislatore ha inteso autorizzare i gestori degli stabilimenti balneari al mantenimento annuale delle strutture, pure quando l’uso sia sottoposto a vincolo di stagionalità. L’esercizio della facoltà prescinde dall’acquisizione di atti di assenso dell’amministrazione. Diversamente, osserva il Collegio, la norma non avrebbe reale contenuto dispositivo e si limiterebbe a confermare un potere già riconosciuto agli enti.
Quanto alla clausola di salvezza dei provvedimenti di demolizione adottati prima dell’entrata in vigore, il Tribunale ne circoscrive l’ambito ai provvedimenti già eseguiti o rispetto ai quali l’interessato ha prestato acquiescenza. Una lettura estensiva creerebbe un’irragionevole disparità di trattamento tra concessionari in identica situazione di fatto e di diritto, incisi o meno da un provvedimento repressivo per eventi occasionali.
Nel caso concreto l’ingiunzione comunale non ha prodotto l’effetto inibitorio richiamato dall’ultimo periodo del comma 3-bis, perché i suoi effetti erano stati sospesi dal TAR con l’ordinanza cautelare prima dell’entrata in vigore della legge di conversione. La ricorrente deve pertanto ritenersi abilitata ex lege al mantenimento annuale delle strutture.
Da ciò deriva la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse. La natura formale della decisione giustifica la compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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