Appropriazione senza titolo funzionale esclude il peculato (Cass. pen. Sez. 6 n. 1576 del 14.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il delitto di peculato richiede che la disponibilità del denaro o della cosa mobile sia legata all’esercizio di poteri o doveri funzionali del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio. È incompatibile con la ragione funzionale un possesso proveniente da un affidamento devoluto intuitu personae o scaturito da una situazione contra legem. La condotta del medico ospedaliero che, senza titolo, riceve direttamente dal paziente somme per una prestazione resa in ambito pubblico integra truffa, non peculato. La concussione richiede una pressione idonea a determinare uno stato di coercizione psicologica nel soggetto passivo.
Il Fatto
Un medico, operante all’interno di una struttura ospedaliera pubblica, aveva effettuato una prestazione chirurgica prospettandola alla paziente come intramoenia, senza precisarne il costo. Solo dopo l’intervento, prima della rimozione dei punti di sutura, il medico aveva preteso il pagamento di una somma in denaro contante, assicurando che la prestazione sarebbe stata comunque registrata come ambulatoriale con pagamento del ticket.
A seguito dell’esposto della paziente, la polizia giudiziaria aveva predisposto un appostamento con banconote contrassegnate. Il medico, dopo aver ricevuto una parte della somma concordata, era stato arrestato per i reati di peculato, concussione e truffa aggravata. Il Giudice per le indagini preliminari e, in sede di appello, il Tribunale del riesame avevano escluso i primi due delitti, disponendo la revoca della misura cautelare. Contro tale ordinanza aveva proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica.
La Motivazione della Corte
La Sesta Sezione Penale, nel dichiarare inammissibile il ricorso, ha innanzitutto respinto il motivo concernente il delitto di peculato. Il Collegio ha richiamato il prevalente orientamento giurisprudenziale secondo cui la locuzione “ragione del suo ufficio o servizio” esprime una caratterizzazione giuridica del potere: il pubblico ufficiale deve appropriarsi del denaro di cui dispone in ragione di un legame funzionale con l’esercizio dei suoi poteri.
La Corte ha precisato che tale requisito difetta nel caso di specie. Il medico non aveva alcun titolo giuridico per ricevere personalmente somme di denaro, avendo reso una prestazione all’interno dell’ospedale e fatta figurare come attività istituzionale del servizio sanitario nazionale, tanto che la paziente aveva corrisposto il ticket. Nessuna relazione legittima poteva quindi configurarsi tra l’agente e la somma; la disponibilità della stessa era stata il frutto di un raggiro, elemento che conduce correttamente alla qualificazione della condotta come truffa, secondo lo schema già delineato dalla giurisprudenza di legittimità.
Quanto al secondo motivo, relativo alla concussione, la Corte ne ha rilevato l’inammissibilità per genericità e per la richiesta di una non consentita rivisitazione del merito. Il Tribunale aveva escluso la costrizione valorizzando elementi concreti: la paziente aveva interagito con il medico per diversi giorni, aveva avuto modo di confrontarsi con un familiare e aveva autonomamente deciso di rivolgersi alla polizia giudiziaria, senza che emergessero comportamenti coercitivi idonei a determinare uno stato di coercizione psicologica.
Il ricorso è stato, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguente consolidamento della decisione del Tribunale del riesame che aveva revocato la misura cautelare.
Nota della Redazione
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