Inammissibilità del ricorso per genericità dei motivi (Cass. pen. Sez. 7 n. 8932 del 09.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per difetto di specificità, il ricorso per cassazione il cui motivo, deducendo la violazione di legge in ordine all’affermazione di penale responsabilità, sia meramente reiterativo di profili di censura in punto di fatto già vagliati e disattesi dalla Corte territoriale. Analogamente, è inammissibile il motivo che miri ad ottenere una rivalutazione delle risultanze probatorie, estranea al sindacato di legittimità, in assenza di specifici travisamenti di emergenze processuali adeguatamente valorizzate dai giudici di merito. Nel motivare il diniego delle circostanze attenuanti generiche non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti, essendo sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti, ovvero all’assenza di elementi positivi.
Il Fatto
La Corte d’Appello di Messina confermava la sentenza di primo grado, con la quale due imputati erano stati dichiarati responsabili del reato di rapina. Avverso tale decisione, i due imputati proponevano ricorso per cassazione. Il primo ricorrente affidava le proprie doglianze ad un unico motivo, con cui deduceva la violazione di legge in ordine all’affermazione di penale responsabilità. Il secondo ricorrente, invece, articolava due motivi, contestando la violazione di legge e il difetto di motivazione in punto di prova e lamentando il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione, nell’esaminare i ricorsi, ne ha rilevato l’inammissibilità. Quanto al primo ricorso, il motivo è stato ritenuto privo di specificità in quanto meramente reiterativo di profili di censura in punto di fatto già vagliati e disattesi dalla Corte territoriale. I giudici di legittimità hanno sottolineato come la Corte d’Appello avesse fornito corretti argomenti logici e giuridici a sostegno della decisione, valorizzando le convergenti risultanze, tra cui le deposizioni testimoniali, la documentazione acquisita e il verbale di riconoscimento fotografico.
Con riferimento al primo motivo del secondo ricorso, la Corte ha osservato come le doglianze mirassero ad ottenere una rivalutazione delle risultanze probatorie, operazione estranea al sindacato di legittimità. I motivi risultavano, infatti, avulsi dalla pertinente individuazione di specifici travisamenti delle emergenze processuali, che erano state adeguatamente valorizzate dai giudici di merito, come l’attendibilità del riconoscimento effettuato nell’immediatezza della vicenda e la ricostruzione della fuga tramite le celle di aggancio dei telefoni.
In relazione al secondo motivo, concernente il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, la Corte ne ha dichiarato la manifesta infondatezza, richiamando il consolidato orientamento giurisprudenziale. Per la motivazione del diniego, non è necessario che il giudice di merito valuti tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli, essendo sufficiente un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o all’assenza di elementi positivi.
Pertanto, la Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, condannando ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.