Continuazione in executivis e fine di lucro non escludono il disegno criminoso (Cass. pen. Sez. 5 n. 4277 del 02.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il motivo di lucro che caratterizza la condotta dell’agente non costituisce un elemento che esclude il riconoscimento della continuazione, ma rappresenta anzi uno degli indicatori da cui desumere la sussistenza del medesimo disegno criminoso. Il giudice dell’esecuzione, investito dell’istanza ex art. 671 cod. proc. pen., è tenuto a valutare compiutamente tutti i parametri rilevanti, quali la natura dei reati, la contiguità spazio-temporale e l’identità degli autori, senza limitarsi ad un solo aspetto. È erronea la motivazione che nega la continuazione sul presupposto che la finalità di profitto, essendo destinata a protrarsi nel tempo, denoti una volontà delinquenziale indeterminata: tale conclusione condurrebbe ad escludere a priori il vincolo per tutti i reati caratterizzati da fine economico, come quelli di cui all’art. 624 cod. pen.
Il Fatto
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza avanzata dal condannato volta a ottenere il riconoscimento della continuazione tra i reati giudicati con due distinte sentenze del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, relative a episodi commessi nello stesso arco temporale.
Il provvedimento era stato preceduto da un annullamento con rinvio da parte della prima sezione penale della Cassazione, che aveva rilevato il travisamento della collocazione temporale dei fatti. Il giudice del rinvio, nuovamente investito della questione, negava il vincolo osservando che il programma criminoso era caratterizzato dalla finalità di realizzare profitti ingiusti, obiettivo destinato a protrarsi in modo indefinito nel tempo.
La Motivazione della Corte
La Quinta Sezione penale accoglie il ricorso, rilevando che la motivazione del provvedimento impugnato risulta manifestamente illogica e contraria ai principi consolidati in materia di continuazione criminosa.
Il Collegio richiama l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 28659 del 2017, secondo cui il riconoscimento del vincolo richiede un’approfondita verifica di concreti indicatori, quali l’omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali e le modalità della condotta. Viene inoltre evidenziato come la giurisprudenza più recente ritenga sufficiente la presenza di alcuni di tali indici, purché significativi.
La Corte censura il ragionamento del giudice a quo, che ha ritenuto il fine di lucro sintomo di una volontà delinquenziale indeterminata. Tale prospettiva è respinta: il fine di arricchimento costituisce un elemento consustanziale alla struttura del reato di furto, sicché la sua valorizzazione in senso ostativo condurrebbe alla paradossale conclusione di negare sempre la continuazione per questa tipologia di reati. Il motivo di lucro, pertanto, non può essere elevato ad elemento di esclusione del vincolo, ma deve essere considerato quale parametro di valutazione della sua sussistenza.
Il provvedimento è altresì carente per non aver esaminato gli altri indicatori pure prospettati, come la medesima natura dei reati, la prossimità temporale e l’identità degli autori, sui quali l’ordinanza tace del tutto.
L’annullamento è disposto con rinvio al Tribunale di Napoli, che dovrà riesaminare la questione in diversa persona fisica, conformemente alla dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 34 cod. proc. pen. nella parte in cui non consente la partecipazione al giudizio di rinvio del giudice che abbia già provveduto sulla richiesta ex art. 671 cod. proc. pen.
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Nota della Redazione
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