PEEP decaduto: resta il vincolo conformativo di zona e non si applica (TAR Sardegna n. 870 del 06.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
La decadenza del piano di zona per l’edilizia economica e popolare, prevista dall’art. 9 della legge n. 167/1962, determina la caducazione delle dichiarazioni di pubblica utilità e dei vincoli espropriativi, ma non incide sulle prescrizioni conformative di zona poste dallo strumento attuativo in quanto attuazione del P.R.G. Tali prescrizioni permangono a tempo indeterminato e l’area non assume la qualificazione di zona bianca. Il riconoscimento del carattere edificatorio del lotto intercluso opera in via eccezionale e di stretta interpretazione, ed è limitato alle zone destinate all’edificazione residenziale. Esso non è invocabile per un lotto destinato a servizi, poiché il rilascio del titolo comporterebbe una variante allo strumento urbanistico generale, conferendo al suolo una destinazione diversa da quella impressa dalla pianificazione.
Il Fatto
Le ricorrenti, società proprietarie di un terreno di circa 3.000 metri quadrati sito nel quartiere “Cuguttu”, presentavano nel marzo 2018 una dichiarazione unica autocertificativa per la realizzazione di due edifici residenziali. Il lotto era ricompreso in un piano di zona per l’edilizia economica e popolare, approvato nel 1976 e decaduto per decorso del termine di efficacia senza che l’area fosse stata interessata da alcun provvedimento ablatorio.
A seguito della conferenza di servizi in modalità asincrona, il titolo edilizio si formava per silenzio-assenso. L’Ufficio Edilizia comunale chiedeva poi l’annullamento in autotutela, esprimendo parere negativo per la mancanza di pianificazione attuativa. Il SUAPE adottava quindi il provvedimento unico di diniego, impugnato dalle società con ricorso articolato in tre motivi e accompagnato da domanda risarcitoria. Il Comune resisteva chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina congiuntamente i tre motivi, tutti imperniati sulla tesi che la decadenza del PEEP avrebbe lasciato l’area priva di pianificazione, con applicazione del regime delle zone bianche e, in subordine, sulla qualificabilità del fondo come lotto intercluso in zona urbanizzata.
Il Tribunale ritiene la tesi non fondata. La decadenza dello strumento attuativo non determina ipso facto il venir meno della destinazione urbanistica assegnata alla zona, poiché il vincolo conformativo deriva dal P.R.G. e dalla sua attuazione mediante il piano. Il richiamo è a Consiglio di Stato n. 756/2015, che a sua volta cita un indirizzo consolidato.
Ne segue che la scadenza del termine priva il piano di efficacia solo per la parte non eseguita, impedendo gli espropri, ma lascia intatto l’obbligo di osservare le prescrizioni di zona nella costruzione di nuovi edifici. L’area non diventa perciò zona bianca.
Quanto al lotto intercluso, il Collegio ne ribadisce la natura eccezionale e di stretta interpretazione, richiamando Cons. Stato n. 7937/2024 e Cons. Stato n. 3474/2024. L’istituto opera solo per le zone destinate all’edificazione residenziale. Nel caso concreto il lotto ricade in zona S2, destinata a edilizia scolastica: consentire la costruzione di fabbricati residenziali non significherebbe superare un piano divenuto inutile, ma introdurre una vera e propria variante alla pianificazione, non consentita fuori dalla procedura prevista.
Il provvedimento di diniego non è quindi affetto dai vizi dedotti e il ricorso è respinto, con conseguente rigetto della domanda risarcitoria. La complessità della vicenda giustifica la compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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