Pena accessoria commisurata alla pena base non a quella complessiva per continuazione (Cass. pen. Sez. VI n. 37729 del 19.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di pene accessorie, ai fini dell’applicazione dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici e dell’interdizione legale, quando più reati siano unificati sotto il vincolo della continuazione, occorre far riferimento alla misura della pena base in concreto stabilita per il reato più grave, eventualmente ridotta per la scelta del rito, e non alla pena complessiva risultante dall’aumento per la continuazione. Ne consegue che la pena accessoria non può essere inflitta quando la pena base, così determinata, sia inferiore alla soglia di legge. In tema di art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, la detenzione contestuale di sostanze stupefacenti tabellarmente eterogenee integra un’unica figura di reato e la valutazione unitaria del fatto non consente di isolare la condotta relativa a un solo tipo di stupefacente.
Il Fatto
La Corte di appello di Roma, con sentenza del 14/02/2025, ha confermato la condanna dell’imputato per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per la detenzione di hashish, cocaina e marijuana. L’imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi.
Con il primo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della fattispecie di cui al comma 5 dell’art. 73, sostenendo l’autonomia delle due contestazioni e la possibilità di riconoscere la lieve entità in relazione alla sola cocaina. Con il secondo ha dedotto l’illegalità della pena accessoria dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici, poiché la pena inflitta per il reato più grave era inferiore a tre anni.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara inammissibile il primo motivo perché manifestamente infondato. Richiamando le Sezioni Unite n. 51063 del 27/09/2018, ricorda che l’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, come riformulato dal decreto-legge n. 36/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 79/2014, prevede un’unica figura di reato, alternativamente integrata da una delle condotte tipizzate, quale che sia la classificazione tabellare dello stupefacente.
La detenzione nel medesimo contesto di sostanze tabellarmente eterogenee, qualora sia qualificabile nel suo complesso come fatto di lieve entità, integra quindi un unico reato e non una pluralità di reati in concorso. Sul tema specifico, le stesse Sezioni Unite hanno chiarito che nella fattispecie concreta non è possibile isolare la condotta relativa a un tipo di stupefacente senza considerare il contesto in cui è stata realizzata, poiché in tal modo si finirebbe per non valutare le circostanze e le modalità dell’azione.
Non è in astratto esclusa la possibilità che la valutazione porti a scindere la qualificazione giuridica del fatto, riconoscendo che una delle violazioni vada ricondotta all’art. 73, comma 5, e che questa si ponga in concorso formale o in continuazione con i commi precedenti. Tuttavia, attesa l’unitarietà del contesto, l’esito più comune resta quello per cui l’intero fatto è valutato complessivamente. I giudici di merito hanno fatto corretta applicazione di tali principi, evidenziando la vicinanza a soggetti in grado di approvvigionare importanti quantitativi di droga e il pieno coinvolgimento dell’imputato in un più ampio contesto di traffico, nonché, per la cocaina, l’elevata percentuale di principio attivo.
Il motivo è pertanto inammissibile, perché meramente riproduttivo di censure già valutate e generico. È invece fondato il secondo motivo. La Corte ricorda che, ai fini dell’applicazione delle pene accessorie, occorre far riferimento alla pena base in concreto stabilita per il reato più grave, eventualmente ridotta per la scelta del rito, e non a quella complessiva risultante dall’aumento per la continuazione, richiamando Sez. 4, n. 30040 del 23/05/2024. Poiché la pena base di quattro anni, ridotta di un terzo per il giudizio abbreviato, è pari a due anni e otto mesi, inferiore alla soglia di tre anni, la pena accessoria non poteva essere inflitta e va eliminata. La sentenza è annullata senza rinvio limitatamente alla pena accessoria, con rigetto nel resto.
Nota della Redazione
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