Evasione dai domiciliari e motivi irrilevanti (Cass. pen. Sez. VI n. 37736 del 19.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Integra il reato di evasione la condotta di volontario allontanamento dal luogo di restrizione domiciliare e di presentazione presso la stazione dei Carabinieri ancorché al solo fine di chiedere di essere ricondotto in carcere. Il dolo generico del reato richiede la mera consapevolezza e volontà di allontanarsi dal domicilio, risultando irrilevanti i motivi personali e le finalità che hanno ispirato la condotta. Non può confondersi l’elemento soggettivo del reato con i motivi a delinquere, convertendo una fattispecie a dolo generico in una a dolo specifico in contrasto con il dato normativo. Il pubblico ministero può proporre ricorso per cassazione avverso le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all’art. 550 cod. proc. pen. pronunciate dopo il 25 agosto 2024, deducendo tutti i motivi dell’art. 606 cod. proc. pen.
Il Fatto
Il Tribunale di Bari, con sentenza del 31 gennaio 2025, assolveva l’imputato dal reato di cui all’art. 385 cod. pen. perché il fatto non sussiste. Il giudice di merito riteneva non provati gli elementi costitutivi del reato, con particolare riguardo all’intento dell’imputato di eludere la misura detentiva e il controllo giudiziario al solo fine di farsi arrestare e tornare in carcere.
Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari, deducendo violazione di legge per erronea interpretazione dell’art. 385 cod. pen. quanto alla configurabilità del dolo di evasione indipendentemente dai motivi personali della condotta. La difesa ha depositato memoria, sostenendo la carenza dell’elemento soggettivo. Il ricorso è stato trattato in forma cartolare.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta in via preliminare la questione della proponibilità del ricorso del pubblico ministero avverso la sentenza di proscioglimento. A seguito della novellazione dell’art. 593, comma 2, cod. proc. pen. ad opera della legge 9 agosto 2024, n. 114, il pubblico ministero può impugnare le sentenze di proscioglimento per i reati elencati dall’art. 550, commi 1 e 2, cod. proc. pen. pronunciate successivamente al 25 agosto 2024, deducendo tutti i motivi di cui all’art. 606 cod. proc. pen., e quindi sia violazioni di legge sia vizi di motivazione, anche sotto il profilo del travisamento della prova decisiva. Sul punto il Collegio richiama Sez. 2, n. 17493 del 16/04/2025, Verdino, Rv. 288029-01.
Nel merito, il motivo è fondato. La giurisprudenza di legittimità, che il Collegio condivide, ha affermato il principio per cui il dolo del reato di evasione richiede la sola consapevolezza e volontà di allontanarsi dal domicilio, restando irrilevanti i motivi della condotta. Vengono richiamate Sez. 6, n. 36518 del 27/10/2020, Rodio, Rv. 280118-01 e Sez. 6, n. 52496 del 03/10/2018, Natale, Rv. 274295-01.
La Corte rimarca l’irrilevanza sia dei motivi personali sia delle finalità dell’allontanamento. Il soggetto non può rimettere al proprio arbitrio la scelta della misura cautelare. Il giudice di merito ha viceversa confuso l’elemento soggettivo del reato con i motivi a delinquere, convertendo una fattispecie a dolo generico in una a dolo specifico, in contrasto con il chiaro dato normativo.
La sentenza impugnata va conseguentemente annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Bari, in diversa composizione.
Nota della Redazione
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