Penalità di mora nel giudizio di ottemperanza e funzione compulsiva della tutela (TAR Campania n. 2723 del 01.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo, accertata l’inerzia dell’amministrazione, ordina l’esecuzione del giudicato entro un termine e nomina, in caso di ulteriore inottemperanza, un commissario ad acta. La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. assolve una funzione compulsiva e di garanzia dell’effettività della tutela; va pertanto commisurata secondo criteri di non manifesta iniquità. Essa decorre dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza all’amministrazione inadempiente. Cessa con l’adempimento, anche tardivo, e non oltre l’insediamento del commissario, permanendo in capo all’amministrazione il potere-dovere di provvedere. Il limite massimo è fissato al 10% dell’importo dovuto, soglia oltre la quale la misura perderebbe la funzione compulsoria per divenire fonte di indebita locupletazione.
Il Fatto
I ricorrenti hanno chiesto l’esecuzione della sentenza n. 7133 del 29 ottobre 2020 del Tribunale di Napoli, con la quale il Ministero dell’Istruzione è stato condannato al pagamento di una somma in favore di uno di essi, oltre interessi legali e spese di giudizio liquidate in favore del difensore antistatario. Il giudicato non è stato eseguito.
Con ricorso depositato il 26 novembre 2024 hanno domandato la fissazione di un termine per l’ottemperanza, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna dell’amministrazione al pagamento della penalità di mora. L’amministrazione si è costituita con atto di stile, senza dedurre elementi ostativi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto fondato il ricorso, non avendo l’amministrazione contestato l’inottemperanza né allegato ragioni impeditive. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento.
Ha inoltre nominato commissario ad acta il Direttore generale per le risorse umane e finanziarie o un funzionario delegato, con il compito di provvedere in caso di perdurante inerzia, estendendo l’incarico anche all’esecuzione della pronuncia sulle spese.
Sulla richiesta di astreinte, il Tribunale ha riconosciuto i presupposti dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. e ha individuato i criteri di quantificazione. Ha assunto quale misura gli interessi legali sul complessivo dovuto in base al giudicato, in aggiunta a quelli già previsti per legge o disposti nella condanna.
Quanto al dies a quo, ha fissato il sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza all’amministrazione inadempiente; quale dies ad quem, il giorno dell’adempimento spontaneo, anche tardivo, e anche dopo l’insediamento del commissario. Sul punto richiama l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 8/2021, che configura un esercizio concorrente del potere tra amministrazione e commissario.
Il Collegio ha poi fissato il limite massimo nella somma pari al 10% dell’importo dovuto, richiamando l’Adunanza Plenaria n. 7/2019. Oltre tale soglia la misura perderebbe la funzione compulsiva e diventerebbe indebita locupletazione del privato. Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo con distrazione ai difensori, seguono la soccombenza dell’amministrazione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.