Ottemperanza al giudicato e spese del giudizio esecutivo (TAR Campania n. 2713 del 01.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza al giudicato le spese successive alla sentenza azionata sono dovute solo in quanto funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, ossia per la pubblicazione, l’esame e la notifica della medesima e per gli atti accessori che trovano titolo nello stesso provvedimento giudiziale. Non sono dovute le spese non funzionali a tale introduzione, quali quelle di precetto e quelle relative a procedure esecutive risultate non satisfattive. Il creditore della pubblica amministrazione può liberamente scegliere tra l’esecuzione civile e l’ottemperanza, ma, optando per questa seconda via, non può pretendere le spese degli atti di precetto. Le voci dovute sono liquidate in modo omnicomprensivo nell’ambito delle spese di lite del giudizio di ottemperanza, fatta salva la registrazione del titolo.
Il Fatto
Il giudice del lavoro aveva accolto la domanda di una docente e condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad assegnarle la carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, con emissione dei relativi buoni elettronici dell’importo stabilito per ciascun anno, oltre interessi.
In mancanza di adempimento, la ricorrente aveva proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo la fissazione di un termine per l’esecuzione e la nomina di un Commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento. L’Amministrazione non si era costituita.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene integrati i presupposti dell’art. 114 cod. proc. amm., avuto riguardo al passaggio in giudicato della sentenza azionata, attestato da certificazione di cancelleria, e all’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997, essendo stata la sentenza notificata in forma esecutiva.
Ordina quindi all’Amministrazione di provvedere, nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, alla puntuale e integrale esecuzione del titolo. Designa sin d’ora quale Commissario ad acta, per l’ulteriore inottemperanza, un Dirigente individuato dal Capo Dipartimento competente o un funzionario delegato, che su richiesta della ricorrente darà corso al pagamento, compiendo gli atti necessari, anche le eventuali modifiche di bilancio, a carico dell’Amministrazione inadempiente.
La parte più significativa della motivazione riguarda le spese. Il Collegio distingue tra spese funzionali e non funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza. Le prime sono dovute perché trovano titolo nello stesso provvedimento giudiziale. Le seconde no: le spese di precetto attengono al procedimento di esecuzione forzata disciplinato dagli artt. 474 ss. cod. proc. civ., e quelle delle procedure esecutive non satisfattive restano imputabili alla libera scelta del creditore.
Il Tribunale richiama sul punto una serie di precedenti, tra cui TAR Calabria – Catanzaro n. 699 del 2010, TAR Lazio – Latina n. 1348 del 2009, TAR Sicilia – Catania n. 1268 del 2009 e Cons. Stato n. 2490 del 2001. Il creditore può scegliere tra esecuzione civile e ottemperanza, ma, scelta questa seconda via, non può chiedere le spese degli atti di precetto. Le voci dovute sono pertanto liquidate in modo omnicomprensivo nelle spese di lite, con salvezza delle eventuali spese di registrazione del titolo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate tenuto conto della semplicità delle questioni, con clausola di distrazione in favore del difensore antistatario, oltre accessori e rifusione del contributo unificato.
Nota della Redazione
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