Silenzio regionale sul parere di compatibilità per grandi macchine (TAR Puglia n. 260 del 19.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 7, comma 3, L.R. Puglia n. 9/2017 per il rilascio del parere regionale di compatibilità con la programmazione sanitaria opera esclusivamente quando la Regione riceva una singola richiesta comunale di verifica. Nel caso in cui pervengano, nel medesimo arco temporale e per la stessa tipologia di apparecchiatura, più richieste da Comuni diversi del medesimo Distretto Socio Sanitario, il termine non è computabile dalla data di trasmissione della singola istanza, perché l’Amministrazione deve svolgere una valutazione congiunta e comparativa ai sensi dell’art. 3 del R.R. n. 9/2022. La domanda di accertamento del silenzio-inadempimento ex art. 31, comma 1, c.p.a. e quella di condanna al rilascio del parere favorevole ex art. 31, comma 3, c.p.a. sono pertanto infondate. La condanna è comunque preclusa quando residui un’attività amministrativa discrezionale e siano necessari ulteriori adempimenti istruttori.

Il Fatto

Una società titolare di uno studio radiologico accreditato chiede alla Regione Puglia il parere di compatibilità per l’installazione di una T.A.C. e di una R.M.N., c.d. grandi macchine. L’istanza viene presentata il 26 settembre 2022 al S.U.A.P. del Comune competente e trasmessa alla Regione il 29 settembre 2022.

Decorsi i sessanta giorni senza alcun provvedimento, la società propone ricorso per l’accertamento del silenzio-inadempimento e per la condanna al rilascio del parere favorevole. La Regione si costituisce e deduce l’infondatezza, rappresentando che nel medesimo periodo erano pervenute più richieste comunali per la stessa tipologia di apparecchiatura e che la documentazione trasmessa era incompleta.

La Motivazione della Corte

Il Collegio qualifica le domande come riconducibili all’art. 31, commi 1 e 3, c.p.a. e le respinge entrambe. Il punto di partenza è l’art. 7 L.R. n. 9/2017: il Comune, verificati i titoli e la conformità urbanistica, entro trenta giorni richiede alla Regione la verifica di compatibilità; la Regione ha sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, sentita l’Azienda Sanitaria Locale, che si esprime entro trenta giorni.

Il Tribunale ritiene tuttavia che quel termine trovi applicazione soltanto in presenza di una singola richiesta comunale. Quando invece pervengono, nel medesimo arco temporale e per la stessa tipologia di apparecchiatura, più richieste da Comuni diversi del medesimo Distretto, l’art. 3 del R.R. n. 9/2022 impone una valutazione congiunta e comparativa. L’istruttoria si fa più complessa e il termine invocato dalla ricorrente non può concretamente operare.

La valutazione comparativa si conduce, secondo la D.G.R. n. 2037/2013, su un duplice parametro: il fabbisogno complessivo e la localizzazione territoriale, anche in vista della migliore accessibilità ai servizi. Il Collegio esclude che si possa computare il termine dalla sola data di trasmissione della richiesta del Comune della ricorrente, prescindendo dalle altre istanze concorrenti: non tutte le richieste pervengono complete della documentazione necessaria.

Dalla documentazione regionale emerge che alla Regione sono pervenute più richieste e che, esaminata quella comunale, è stata ravvisata una carenza documentale. Con nota regionale del 27 settembre 2023 è stata chiesta un’integrazione; il riscontro comunale è giunto il 5 ottobre 2023, dopo la proposizione del ricorso. Da lì la Regione avrebbe avviato la verifica comparativa tra le istanze del Distretto.

Caduta la prima domanda, cade anche quella di condanna al rilascio del parere favorevole, di carattere sostanzialmente provvedimentale. Il Tribunale aggiunge che, anche ipotizzando un inadempimento sul termine, la condanna sarebbe stata comunque preclusa: si tratta di attività amministrativa ampiamente discrezionale e sottoposta a ulteriori adempimenti istruttori. Il ricorso è respinto, con compensazione integrale delle spese per la novità della questione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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