La penalità di mora è ammessa anche nell’ottemperanza per crediti pecuniari verso la P.A. (TAR Calabria n. 195 del 07.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e) cod. proc. amm. è ammissibile anche quando l’ottemperanza concerne sentenze di condanna della pubblica amministrazione al pagamento di somme di denaro. La relativa somma si determina, in assenza di iniquità o di cause ostative, nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese di ritardo. Tale importo si cumula agli interessi legali dovuti ex lege o disposti nella medesima condanna, stante il carattere sanzionatorio dell’istituto. La penalità decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza e sino all’adempimento spontaneo o all’insediamento del Commissario ad acta.

Il Fatto

La ricorrente agisce con l’azione di ottemperanza, ex artt. 112 e ss. cod. proc. amm., per ottenere l’esecuzione del decreto decisorio emesso dalla Corte d’Appello di Catanzaro nel 2021, con il quale il Ministero della Giustizia era stato condannato al pagamento di € 4.200,00, oltre interessi legali dal 30.3.2021 al saldo. Il provvedimento, notificato all’Avvocatura Distrettuale dello Stato, non è stato impugnato ed è passato in giudicato, come attestato dalla certificazione della cancelleria.

La parte chiede la nomina di un Commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento e l’ulteriore condanna dell’amministrazione al pagamento della somma ex art. 114, comma 4, lett. e) cod. proc. amm. per il ritardo successivo. Il Ministero intimato non si è costituito e la causa è stata trattenuta in decisione alla camera di consiglio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accerta in primo luogo l’autorità di cosa giudicata del decreto azionato, sulla base della certificazione in atti. Rileva poi che la ricorrente ha inviato all’amministrazione la richiesta di pagamento di cui all’art. 5-sexies l. n. 89/2001 e che dalla presentazione dell’istanza sono decorsi i sei mesi previsti. L’amministrazione, dal canto suo, non ha fornito la prova — a essa incombente — di avere dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale, pur ritualmente notificato.

Su queste premesse il Tribunale ritiene sussistenti tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e ss. cod. proc. amm. Quanto alla domanda di condanna ex art. 114, comma 4, lett. e) cod. proc. amm., ne afferma l’ammissibilità anche nelle ipotesi in cui l’ottemperanza riguardi sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro, richiamando Cons. Stato, Ad. Plen., n. 15 del 2014 e la novella introdotta dal comma 781 dell’art. 1 l. n. 208/2015.

Non ravvisando iniquità o altre cause ostative, il Collegio determina la penalità di mora nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese. Il cumulo con gli interessi legali “ex lege” o disposti nella condanna è giustificato dal carattere sanzionatorio dell’istituto. L’ulteriore importo decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento della sentenza di ottemperanza e sino all’adempimento spontaneo o all’insediamento del Commissario.

Il Tribunale ordina all’amministrazione di dare esecuzione al titolo entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione. Nomina sin d’ora, per il caso di persistente inottemperanza, il Commissario ad acta nell’ufficio del Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia. Sulle spese, liquidate in € 552,00 oltre accessori con distrazione in favore del difensore secondo i parametri del d.m. n. 55/2014, chiarisce che in caso di mancata refusione provvederà il Commissario nel medesimo termine. La soluzione si fonda sul principio di pienezza e concentrazione delle tutele e su ragioni di economia processuale, per evitare un secondo giudizio di ottemperanza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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