Ottemperanza al giudicato e commissario ad acta per crediti della PA (TAR Calabria n. 336 del 17.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. del c.p.a. è esperibile anche per l’esecuzione del giudicato formatosi su un decreto ingiuntivo non opposto, divenuto definitivamente esecutivo. La pubblica amministrazione ha l’obbligo di adempimento integrale della pretesa creditoria accertata dal giudice e non può sottrarsi allegando mere difficoltà finanziarie o organizzative. Grava sull’amministrazione l’onere di provare l’avvenuta esecuzione integrale del provvedimento giurisdizionale. In caso di inerzia oltre il termine assegnato, il giudice nomina un commissario ad acta perché provveda in sostituzione, con oneri e compensi posti a carico dell’amministrazione inadempiente. Il rilevante ritardo nel pagamento delle fatture commerciali, generando interessi ex d.lgs. n. 231 del 2002, giustifica la trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei conti per le valutazioni di danno erariale.
Il Fatto
Con sette decreti ingiuntivi emessi dal Tribunale di Crotone tra il 2017 e il 2020, l’Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone era stata intimata al pagamento, in favore di un istituto bancario, di somme di rilevante entità per complessivi milioni di euro, oltre interessi ex d.lgs. n. 231 del 2002 e spese. I decreti non sono stati opposti e sono divenuti definitivamente esecutivi, come attestato dalla cancelleria, e i titoli sono stati notificati.
La ricorrente, divenuta cessionaria pro soluto dei crediti, ha dedotto l’adempimento solo parziale e ha adito il TAR per l’ottemperanza, chiedendo che fosse ordinato all’amministrazione il pagamento del residuo capitale, degli interessi e delle spese. L’amministrazione non si è costituita in giudizio. La questione arriva davanti al giudice amministrativo quale giudice dell’esecuzione del giudicato formatosi sui titoli monitori.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce i presupposti dell’azione di ottemperanza richiamando gli artt. 112 ss. del c.p.a. e osserva che i decreti ingiuntivi, non opposti, sono divenuti definitivamente esecutivi e costituiscono titolo idoneo a fondare il giudicato azionato.
Il punto centrale è la ripartizione dell’onere della prova. L’amministrazione aveva l’obbligo di adempiere integralmente la pretesa creditoria accertata dalla decisione giurisdizionale passata in giudicato e non ha dimostrato, come era suo onere, di avervi dato integrale esecuzione. La mancata costituzione in giudizio rafforza la mancata prova. Sussistono pertanto tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione.
Il Tribunale dichiara quindi l’obbligo dell’amministrazione di ottemperare al giudicato, detratto quanto già eventualmente pagato, e assegna un termine di 60 giorni dalla notifica della sentenza per l’adempimento. In caso di inerzia, nomina commissario ad acta il Prefetto di Crotone, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario del medesimo Ufficio, che provvederà su istanza della ricorrente. Il compenso del commissario è liquidato con separato decreto e posto a carico dell’amministrazione inadempiente, così come le spese di giudizio, liquidate in dispositivo.
Particolare rilievo assume l’ultimo passaggio: il Collegio dispone la trasmissione della sentenza e degli atti alla Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Calabria. Il rilevante ritardo con cui le fatture commerciali sono state pagate, peraltro solo parzialmente, ha infatti ingenerato un danno erariale consistente negli interessi maturati ex d.lgs. n. 231 del 2002. La segnalazione non è accessoria, ma integra una precisa scelta di stigmatizzazione dell’inerzia amministrativa.
Nota della Redazione
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