Cumulo di pensioni INPS e difetto di giurisdizione della Corte dei conti (Corte dei Conti Sez. giur. Toscana n. 26 del 19.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
La Corte dei conti difetta di giurisdizione sulle controversie aventi ad oggetto il ricalcolo di un trattamento pensionistico posto a carico dell’Assicurazione Generale Obbligatoria e materialmente liquidato dall’INPS gestione privata. La circostanza che la pensione in cumulo sia formata anche da quote riferibili a casse professionali non radica la giurisdizione contabile, restando estranea l’erogazione a carico dello Stato o di altro ente pubblico. La cognizione spetta al giudice ordinario, individuato per materia e territorio nel giudice del lavoro. La declaratoria di difetto di giurisdizione comporta la riassunzione della causa nel termine di legge dalla comunicazione della sentenza.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di pensione in cumulo a carico dell’Assicurazione Generale Obbligatoria con contribuzioni versate alla Cassa sanitari e all’ENPAM medici, ha convenuto in giudizio l’INPS chiedendo l’adeguamento del trattamento pensionistico. A sostegno della pretesa ha prodotto un ricalcolo effettuato a mezzo professionista e CAF, da cui assume un maggior importo annuo rispetto a quanto liquidato in via definitiva dall’Istituto.

L’INPS, costituendosi, ha preliminarmente eccepito il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in favore del giudice ordinario, rilevando che la pensione in cumulo è liquidata dalla gestione privata, e ha poi eccepito l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso. Il giudice ha disposto l’acquisizione di una relazione sulla natura pubblica o privata delle gestioni in cui erano confluiti i contributi. All’udienza il ricorrente ha aderito all’eccezione, chiedendo la compensazione delle spese.

La Motivazione della Corte

La questione pregiudiziale è affrontata per prima, perché risolutiva dell’intero giudizio. Il giudice ricostruisce il perimetro della propria giurisdizione richiamando l’art. 18 del codice di giustizia contabile, che la radica sui ricorsi e sulle istanze in materia di pensioni, assegni o indennità civili, militari e di guerra a carico totale o parziale dello Stato o degli altri enti pubblici previsti dalla legge.

Nel caso concreto la domanda non investe un trattamento erogato dallo Stato o da un ente pubblico, ma il ricalcolo di una pensione di vecchiaia in cumulo dell’Assicurazione Generale Obbligatoria, gestita dall’INPS quale ente previdenziale presso cui il ricorrente è stato da ultimo iscritto. La struttura del trattamento, composto da due quote riferibili ai contributi versati alla CPS e all’ENPAM, non muta il dato: la pensione è liquidata dall’INPS gestione privata.

Da qui la conseguenza processuale. Ogni controversia relativa a un rapporto pensionistico instaurato e amministrato dall’INPS, in una gestione diversa da quella competente a erogare e liquidare una pensione a carico dello Stato, appartiene alla giurisdizione ordinaria. Il giudice richiama sul punto il proprio indirizzo, espresso dalla Sez. III Centr. 98/2015, e dichiara di non avere motivo di dissentire.

Il difetto di giurisdizione è pertanto dichiarato in favore del giudice ordinario, individuato per competenza territoriale e per materia nel Tribunale Ordinario di Pisa, Sezione Lavoro. Innanzi a questo la causa dovrà essere riassunta nel termine di legge decorrente dalla comunicazione della sentenza, indicato dal dispositivo in novanta giorni.

La definizione del giudizio su questione di rito giustifica la compensazione delle spese legali, disposta ai sensi dell’art. 31 del codice di giustizia contabile. La sentenza è stata pronunciata all’udienza con lettura del dispositivo e contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, ai sensi dell’art. 167 del d.lgs. n. 174/2016.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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