Pensione di inabilità e risoluzione consensuale del rapporto: nessun diritto (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 163 del 04.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
La pensione di inabilità disciplinata dall’art. 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995 n. 335, che estende ai dipendenti pubblici le disposizioni della legge 12 giugno 1984, n. 222, presuppone che il soggetto cessi dal servizio «per infermità non dipendente da causa di servizio» con assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. La risoluzione consensuale del rapporto, intervenuta per ragioni diverse dalla malattia e semmai agevolata da un incentivo all’esodo, non consente il riconoscimento del trattamento, non potendo su tale esito incidere il successivo accertamento della Commissione medica sull’impossibilità di proficuo lavoro. Il requisito della cessazione per infermità integra un presupposto costitutivo del diritto, di natura sostanziale e non meramente formale, che opera in autonomia rispetto all’accertamento sanitario. Sotto il profilo procedurale, la domanda va proposta al datore di lavoro e non direttamente all’ente previdenziale.
Il Fatto
La ricorrente aveva prestato attività lavorativa presso un ente postale e, da ultimo, presso una società dello stesso gruppo fino al marzo 2022, quando il rapporto cessava. Premetteva che la scelta era stata preceduta da visite specialistiche, l’ultima delle quali presso il Dipartimento dei servizi e della medicina preventiva aveva suggerito di presentare domanda di invalidità e avviare il correlato percorso di inabilità.
Il 30 marzo 2022 presentava domanda di pensione di inabilità e il 16 maggio 2022 veniva visitata dalla Commissione medica di verifica di Milano, che la giudicava non idonea permanentemente in modo assoluto a qualsiasi proficuo lavoro. Il 15 giugno 2022 presentava all’INPS, tramite patronato, una seconda domanda; rimasta questa inevasa, proponeva ricorso amministrativo, dichiarato inammissibile, e adiva il giudice contabile. L’INPS eccepiva il difetto di legittimazione passiva e, nel merito, l’insussistenza dei presupposti, chiedendo l’integrazione del contraddittorio nei confronti della società datrice. Disposta l’integrazione con ordinanza, la società eccepiva anch’essa il proprio difetto di legittimazione passiva e confermava la risoluzione consensuale con effetto dal 31 marzo 2022.
La Motivazione della Corte
Il giudice rigetta il ricorso muovendo da un rilievo formale, che coinvolge anche l’eccepito difetto di legittimazione passiva della società datrice. La prima domanda di inabilità è stata formulata in costanza di lavoro, il 30 marzo 2022, ed è stata presentata alla società; la visita della Commissione medica di verifica del 16 maggio 2022 risulta effettuata su richiesta della stessa società.
Dagli atti non risulta che il datore abbia dato seguito all’iter amministrativo prescritto dalla circolare INPDAP 57/1997, tanto che la ricorrente ha formulato una nuova domanda all’INPS il 15 giugno 2022. La Corte rileva che il procedimento relativo alla prima richiesta non è stato regolarmente concluso e che anche la seconda istanza è stata erroneamente indirizzata all’ente previdenziale, dovendo essere presentata al datore di lavoro.
Sul piano sostanziale, il giudice conferma il pacifco orientamento giurisprudenziale che esclude il riconoscimento della pensione di inabilità in caso di risoluzione volontaria del rapporto. Richiama, in una fattispecie pressoché sovrapponibile, Sez. I Giurisdiz. Centr., 5 giugno 2024, n. 138, secondo cui la norma richiede che il soggetto cessi dal servizio «per infermità non dipendente da causa di servizio» con assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.
In quella decisione si è precisato che la cessazione per altra causa, ovvero per risoluzione consensuale, non può essere incisa dal successivo riconoscimento della Commissione medica dell’assoluta impossibilità di svolgere qualunque attività, neppure quando il trattamento fosse stato richiesto al datore pochi giorni prima della cessazione. La Corte contabile richiama quindi l’interpretazione dell’art. 2, comma 12, legge n. 335/1995, che ha esteso ai dipendenti pubblici la disciplina della legge n. 222/1984 in materia di pensione di inabilità.
Il giudice osserva infine che, a prescindere dallo stato della ricorrente, il rapporto è stato risolto consensualmente mediante ricorso all’esodo incentivato: la risoluzione non trova quindi la sua causa genetica nell’invalidità non dipendente da causa di servizio. Il ricorso è rigettato, con compensazione delle spese di difesa per giusti motivi.
Nota della Redazione
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