Residui attivi e passivi non parificati nel rendiconto della Regione Calabria (Corte dei Conti Sez. contr. Calabria n. 185 del 29.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di parificazione del rendiconto regionale non è una mera verifica di conformità delle poste alla legge di bilancio, ma un controllo che presidia l’effettivo equilibrio di bilancio e la veridicità del risultato di amministrazione. Il mantenimento in bilancio di un residuo attivo ultraquinquennale richiede una motivazione specifica, ragionevole e stringente, non essendo sufficiente l’assenza di ragioni di cancellazione: in difetto, il residuo è insussistente e va stralciato. La destinazione di un residuo passivo vincolato al ripiano del disavanzo sanitario a copertura di oneri da contenzioso integra violazione dell’art. 20, comma 1, d.lgs. n. 118/2011, poiché copertura del contenzioso deve rinvenirsi in accantonamenti o fondi di parte corrente, non in una sostanziale riprogrammazione di risorse vincolate.
Il Fatto
La Regione Calabria ha approvato il rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2024 con deliberazione di Giunta regionale n. 166 del 22 aprile 2025. Il rendiconto chiude con un risultato di amministrazione positivo di euro 2.067.670.007,16 e un avanzo della parte disponibile di euro 57.843.127,64. L’ente ha integralmente ripianato il disavanzo, ma per oltre l’80% attraverso fattori esogeni alla gestione.
La Sezione regionale di controllo ha avviato il giudizio di parificazione ai sensi dell’art. 1, comma 5, d.l. n. 174/2012, convertito dalla legge n. 213/2012. All’esito dell’istruttoria, con contraddittorio cartolare, audizione e udienza di preparifica, sono emerse criticità su due poste contabili, che hanno condotto a una parificazione con eccezioni.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce la natura del giudizio di parifica richiamando la giurisprudenza costituzionale e delle Sezioni riunite. Il rendiconto non è solo un “conto”: è strumento che evidenzia squilibri finanziari e va verificato nella correttezza del risultato di amministrazione, oggetto principale e scopo del giudizio. La decisione è impugnabile ai sensi dell’art. 11, comma 6, lett. e), c.g.c. davanti alle Sezioni riunite in speciale composizione.
La prima eccezione riguarda un residuo attivo di remota formazione, risalente al 2011, iscritto al capitolo E0230611600 per euro 5.059.759,56, riaccertato nel 2022 a fronte di un originario residuo di euro 5.200.602,61. Il Dipartimento competente ha addotto interlocuzioni con il Ministero e attività ricostruttiva in corso, ma dagli approfondimenti emerge che identiche motivazioni generiche erano già state spese negli esercizi 2018, 2020, 2021 e 2022.
La Sezione afferma che per il mantenimento di un residuo ultraquinquennale non basta l’assenza di ragioni di cancellazione: tanto più remoto è l’esercizio di provenienza, tanto più solide debbono essere le giustificazioni, per evitare che il residuo offra copertura meramente fittizia alla spesa. Accertata l’insussistenza del residuo, ne dispone lo stralcio dal conto del bilancio ai sensi del paragrafo 9.1 del principio contabile di cui all’allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, con effetti sul risultato di amministrazione.
La seconda eccezione attiene al perimetro sanitario. È emerso un residuo passivo di remota formazione di euro 4.472.599,12 sul capitolo U6101011900, destinato al ripiano del disavanzo di gestione del servizio sanitario regionale per l’anno 2000 mediante mutuo con la Cassa DD.PP. La Sezione rileva che gli impegni sono stati mantenuti “prudenzialmente” per dare copertura a oneri da contenzioso, con destinazione non coerente con lo scopo di ripiano.
Tale operazione integra violazione dell’art. 20, comma 1, d.lgs. n. 118/2011. La copertura del contenzioso avrebbe dovuto rinvenirsi in accantonamenti specifici o fondi di bilancio di parte corrente, non in una sostanziale riprogrammazione di risorse vincolate. Il Collegio invita l’amministrazione a riconsiderare il mantenimento del residuo e a reperire risorse correnti autonome per il contenzioso.
Ne segue la parificazione con eccezioni: i residui attivi in questione sono ridotti da euro 3.909.086.100,48 a euro 3.904.026.340,92, il risultato di amministrazione primario passa da euro 2.067.670.007,16 a euro 2.062.610.247,60, e la parte disponibile da euro 57.843.127,64 a euro 52.783.368,08.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.