Carenza interesse a ricorrere se INPS riliquida pensione prima della notifica (Corte dei Conti Sez. giur. Sicilia n. 213 del 29.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo contabile la domanda di riliquidazione del trattamento pensionistico è inammissibile per carenza di interesse a ricorrere, ai sensi dell’art. 100 c.p.c., applicabile giusta il richiamo dell’art. 7 c.g.c., quando la pretesa sia stata integralmente soddisfatta dall’INPS in via di autotutela prima della notificazione del ricorso. L’instaurazione del contraddittorio avviene, infatti, soltanto con la notifica dell’atto introduttivo alla controparte, non essendo sufficiente il mero deposito presso la segreteria del giudice adito. Il sopravvenuto difetto di interesse, che deve permanere lungo tutto il processo ed è espressione del principio di economia processuale, non integra l’ipotesi della cessazione della materia del contendere, la quale presuppone un contraddittorio già regolarmente instaurato. Trattandosi di questione pregiudiziale, le spese possono essere compensate ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c.
Il Fatto
Il ricorrente, già Luogotenente dell’Arma dei Carabinieri in quiescenza dal 27 gennaio 2021, con anzianità di servizio al 31.12.1995 pari ad anni 17, mesi 7 e giorni 28, era stato collocato a riposo con il sistema c.d. misto. Al momento del collocamento la quota retributiva della pensione era stata quantificata applicando l’aliquota di rendimento dell’art. 44 del d.P.R. n. 1092 del 1973 in luogo della più favorevole aliquota dell’art. 54 del medesimo decreto.
Dopo una diffida e messa in mora del 27.01.2022, l’INPS aveva comunicato che la competente direzione provinciale avrebbe proceduto al ricalcolo, senza però darvi seguito. Il ricorrente ha quindi chiesto al giudice contabile l’accertamento del diritto al ricalcolo, alla riliquidazione e al pagamento del trattamento con attribuzione della percentuale del 44% ai fini della base pensionabile, con decorrenza dal collocamento in congedo, oltre arretrati, interessi e rivalutazione. Costituendosi, l’INPS ha documentato di aver già riliquidato la pensione applicando l’aliquota del 2,44% e di aver corrisposto gli arretrati nell’agosto 2022, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
La Motivazione della Corte
Il giudice esamina in via pregiudiziale l’ammissibilità del ricorso, benché sul punto nulla fosse stato eccepito dalle parti. Dal cedolino prodotto dall’INPS emerge che il ricorso è stato depositato il 13.06.2022, prima della liquidazione di quanto richiesto, avvenuta nell’agosto 2022, e che la notifica alla parte resistente è intervenuta solo successivamente al soddisfacimento delle pretese, con una prima notifica non andata a buon fine il 25.09.2023 e una seconda il 24.01.2024.
La Corte richiama la nozione consolidata di interesse ad agire, quale esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l’intervento del giudice, con prospettazione di una lesione concreta ed attuale della sfera giuridica del ricorrente (Corte dei conti, I Sez. Appello, sent. n. 395 dell’11/10/2018). La concretezza dell’interesse va misurata sull’idoneità del provvedimento richiesto a soddisfare l’interesse sostanziale: sarebbe inutile dare ingresso a un’attività processuale quando dall’accoglimento della domanda non possa conseguire alcun vantaggio obiettivo per la parte.
Il passaggio decisivo riguarda il momento in cui il processo si instaura. Il giudice richiama il principio secondo cui l’instaurazione avviene solo con la notifica dell’atto introduttivo alla controparte, non essendo sufficiente il deposito in segreteria, principio rinvenibile in Cass. civ. Sez. VI – Lavoro, ordinanza n. 453 del 14/01/2020, secondo cui la notifica del ricorso assolve unicamente la funzione di consentire l’instaurazione del contraddittorio, nonché in Corte dei conti, Terza Sezione giurisdizionale centrale d’Appello, sentenza n. 382 del 31/10/2007 e in Corte dei conti, Sez. d’Appello per la Regione Siciliana, sent. 43/A/2022.
Ne discende che il soddisfacimento delle pretese attoree, cioè il riconoscimento del coefficiente del 2,44%, è intervenuto già prima della notificazione del ricorso, determinando un sopravvenuto difetto di interesse a proseguire il processo. La domanda è pertanto inammissibile per carenza di interesse a ricorrere, ai sensi dell’art. 100 c.p.c., e non già per cessazione della materia del contendere, che attiene alle ipotesi in cui la causa petendi venga meno nel corso di un processo con contraddittorio già regolarmente instaurato e rispetto al quale potrebbero compiersi valutazioni di soccombenza virtuale (Corte dei conti, Sez. Emilia-Romagna, sent. n. 122/2018).
Il giudice sottolinea la differenza sostanziale: la pretesa è stata soddisfatta in via di autotutela ad opera della parte resistente prima che questa conoscesse l’instaurando giudizio. Trattandosi di questione pregiudiziale, ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c., le spese sono interamente compensate. Resta fermo che l’interesse ad agire deve permanere lungo tutto il processo e costituisce manifestazione del principio di economia processuale.
Nota della Redazione
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