Improcedibile il ricorso se la copia notificata della sentenza è depositata oltre il termine (Cass. civ. Sez. 2 n. 20365 del 17.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Qualora il ricorrente per cassazione non alleghi la notificazione della sentenza impugnata, la Corte presume l’esercizio del diritto di impugnazione entro il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c. Tuttavia, se emerge che la sentenza è stata notificata, la Corte deve accertare l’osservanza dell’onere di deposito della copia della decisione entro il termine di cui all’art. 369, primo comma, c.p.c.; in mancanza, il ricorso è improcedibile. Il deposito tardivo della copia notificata, effettuato ai sensi dell’art. 372 c.p.c. ma oltre il termine dell’art. 369 c.p.c., non sana l’omissione. Il rilievo dell’improcedibilità non richiede la stimolazione del contraddittorio, perché riguarda una circostanza obiettiva emergente dagli atti.
Il Fatto
Una proprietaria di un immobile di pregio storico e artistico, nel 1999, citava in giudizio i vicini, lamentando lavori eseguiti sulle parti comuni e sulla loro proprietà esclusiva, con conseguente danno alle parti comuni. L’attrice chiedeva il ripristino dello stato dei luoghi e, in via subordinata, il risarcimento dei danni. I convenuti eccepivano la prescrizione e chiamavano in causa il loro dante causa, al quale attribuivano la realizzazione delle opere.
Il giudice di primo grado condannava i convenuti al consolidamento di alcune strutture, dichiarando prescritta la domanda risarcitoria. La Corte d’Appello, adita dall’attrice soccombente, confermava la decisione. Avverso tale sentenza, la proprietaria proponeva ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha rilevato in via pregiudiziale l’improcedibilità del ricorso per il mancato deposito della copia della sentenza notificata entro il termine previsto dall’art. 369, primo comma, c.p.c.
La ricorrente non aveva dato atto, nell’atto introduttivo, dell’intervenuta notificazione della sentenza d’appello. La notifica del ricorso, avvenuta il 15.01.2025, non rispettava il termine breve di sessanta giorni previsto dall’art. 325 c.p.c. se calcolato dalla pubblicazione della sentenza, ma sarebbe stata tempestiva rispetto al termine lungo semestrale. Tuttavia, il controricorrente aveva rilevato, seppur senza documentarla, l’avvenuta notificazione della sentenza. La ricorrente aveva quindi depositato la copia della sentenza notificata, avvenuta il 19.11.2024, entro il termine dell’art. 372 c.p.c. ma oltre quello dell’art. 369, primo comma, c.p.c.
La Corte ha precisato che il deposito tardivo non è idoneo a sanare l’omissione, non essendovi agli atti copie della sentenza notificata già acquisite tempestivamente. Ha richiamato il principio per cui, quando emerga la notificazione della sentenza, la Corte deve accertare l’osservanza dell’onere di deposito entro il termine dell’art. 369 c.p.c. e, in mancanza, dichiarare improcedibile il ricorso, poiché il riscontro di tale causa precede quello dell’eventuale inammissibilità.
L’onere di deposito a pena di improcedibilità è funzionale al riscontro della tempestività dell’impugnazione, a tutela della cosa giudicata formale. Il rilievo dell’improcedibilità non richiede la stimolazione del contraddittorio, trattandosi di circostanza obiettiva emergente dalla documentazione in possesso delle parti.
Il ricorso è stato quindi dichiarato improcedibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore delle parti costituite.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 325 c.p.c. – Termini per le impugnazioni
- Art. 327 c.p.c. – Decadenza dall'impugnazione
- Art. 369 c.p.c. – Deposito del ricorso
- Art. 372 c.p.c. – Produzione di altri documenti