Cessata materia del contendere su riliquidazione pensione ex art 54 dPR 1092/1973 (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 195 del 07.05.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio pensionistico, quando la prestazione richiesta dal ricorrente è liquidata dall’ente previdenziale nel corso del processo, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere, non essendo più necessaria una pronuncia di merito. La sopravvenuta riliquidazione della pensione in applicazione dell’art. 54, comma 1, del d.P.R. n. 1092/1973 soddisfa, in via amministrativa, la domanda proposta con l’atto introduttivo. Ne deriva l’estinzione del giudizio, con compensazione delle spese di lite e nessuna statuizione sulle spese di giudizio.
Il Fatto
Il ricorrente, già Brigadiere Capo dell’Arma dei Carabinieri fino alla cessazione dal servizio, ha chiesto il ricalcolo del trattamento pensionistico mediante applicazione, sulla quota retributiva, dell’aliquota fissa del 44% ai sensi dell’art. 54 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092.
L’INPS, costituitosi in giudizio, ha rappresentato di aver già rideterminato la pensione conformemente a quanto disposto dalle SS.RR., con applicazione di un’aliquota percentuale inferiore, e di aver liquidato gli arretrati. Ha quindi concluso per la dichiarazione di cessata materia del contendere e, in via subordinata, ha eccepito la prescrizione quinquennale. All’esito dell’udienza il ricorso è stato trattenuto in decisione.
La Motivazione della Corte
Il giudice unico rileva che, nelle more del giudizio, la prestazione pensionistica concernente l’applicazione dell’art. 54, comma 1, del d.P.R. 1092/1973, domandata con l’atto introduttivo, è stata liquidata dall’ente previdenziale.
Tale sopravvenienza processuale esaurisce l’interesse del ricorrente alla pronuncia richiesta. L’oggetto del contendere risulta integralmente soddisfatto in via amministrativa, con la conseguenza che viene meno la necessità di una decisione di merito sulla domanda.
La Corte dichiara pertanto la cessata materia del contendere e, con essa, l’estinzione del giudizio in epigrafe. La definizione in rito assorbe ogni ulteriore questione, compresa l’eccezione di prescrizione proposta in via subordinata dall’INPS, che resta non esaminata.
Le spese di lite sono compensate tra le parti. Nulla è disposto per le spese di giudizio. La statuizione riflette la natura satisfattiva dell’intervenuta riliquidazione, che non lascia spazio a un accertamento sul merito della pretesa.
Nota della Redazione
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