Ricorso AAS inammissibile se servono accertamenti tecnici preclusi all’Arbitro (Arbitro Assicurativo n. 850 del 03.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il Collegio dell’Arbitro Assicurativo dichiara inammissibile il ricorso quando, ai fini della decisione, risultino necessari accertamenti istruttori che l’Arbitro non può disporre. La controversia è esclusivamente documentale e all’Arbitro è precluso disporre perizie tecniche, assumere testimonianze o raccogliere dichiarazioni orali. Ne consegue che, ove la soluzione richieda una consulenza tecnica per accertare le cause del danno, il Collegio non può valutare nel merito le domande e deve pronunciare l’inammissibilità ai sensi dell’art. 11, comma 8, del Decreto AAS. Il limite opera anche quando la qualificazione del sinistro dipenda dal confronto tra perizie di parte contrapposte. Parimenti, il ricorso deve essere preceduto, a pena di inammissibilità, da un reclamo all’impresa o all’intermediario, e non all’IVASS.
Il Fatto
La società ricorrente aveva denunciato un sinistro relativo a un danno verificatosi all’impianto di teleriscaldamento collegato a un impianto di biogas assicurato. L’impresa aveva negato l’indennizzo, riconducendo il danno a un fenomeno di deterioramento progressivo con ruggine e corrosione e invocando l’esclusione di polizza. La ricorrente contestava la qualificazione, sostenendo che lo sfogliamento delle tubazioni derivasse da correnti vaganti e da sbalzi termici conseguenti a ripetuti arresti del motore, e non da un degrado naturale.
L’intermediario eccepiva l’inammissibilità per difetto di reclamo all’IVASS. Nel merito, l’impresa ribadiva la natura progressiva del fenomeno e allegava una perizia, mentre la ricorrente produceva documentazione tecnica di parte. La questione giungeva così al Collegio sul terreno della riconducibilità del sinistro alla garanzia e dell’onere della prova.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge in via preliminare l’eccezione dell’intermediario. L’art. 8, comma 1, del Decreto AAS richiede, a pena di inammissibilità, la preventiva presentazione del reclamo all’impresa o all’intermediario, non anche all’IVASS. L’onere risulta pacificamente assolto dalla ricorrente.
Nel merito, la controversia riguarda la riconducibilità del danno alla garanzia Guasti Macchine. L’art. 2.2 delle Condizioni Generali di Assicurazione copre i danni materiali e diretti al macchinario assicurato, salvo delimitazioni ed esclusioni. Tra queste, l’art. 2.5, lett. g) esclude i danni da deperimento o logoramento conseguenza naturale dell’uso o del funzionamento, gli effetti graduali degli agenti atmosferici, nonché i danni di ruggine, corrosione e incrostazione.
La ricorrente sostiene che il fenomeno non discende da un naturale degrado, ma da un evento improvviso e accidentale, costituito dagli stress termici e meccanici indotti da fattori elettrici esterni. L’impresa replica che il danno rappresenta l’esito finale di un processo progressivo e che la garanzia copre eventi fortuiti e imprevedibili, non la normale usura.
Il Collegio rileva che le parti controvertono essenzialmente sulle cause del danno e che la soluzione richiede un accertamento tecnico sulla riconducibilità o meno del fenomeno all’art. 2.5, lett. g). La perizia di parte della ricorrente e quella allegata dall’impresa giungono a conclusioni opposte. Stante la complessità tecnica, occorrerebbe una consulenza tecnica, ma l’incombente è precluso all’Arbitro: l’art. 3, comma 3, del Decreto AAS stabilisce che le controversie sono esclusivamente documentali e che l’Arbitro non può disporre perizie tecniche né assumere testimonianze o dichiarazioni orali.
In applicazione dell’art. 11, comma 8, del Decreto AAS, il Collegio dichiara pertanto il ricorso inammissibile, restando preclusa la valutazione nel merito delle domande.
Nota della Redazione
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