Perdita di chance e risarcimento parametrato alla transazione equa (TAR Marche n. 504 del 23.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il danno da perdita di chance del dipendente che abbia svolto mansioni superiori senza corrispondente inquadramento si liquida in via equitativa. Il giudice amministrativo, chiamato a pronunciarsi sulla domanda risarcitoria su cui il giudice del lavoro abbia declinato la giurisdizione, può assumere come parametro di valutazione la somma che l’amministrazione abbia riconosciuto, in sede di transazione, ad altri dipendenti versanti nella medesima posizione. Tale quantificazione, in assenza di criteri più puntuali, costituisce criterio equo e coerente per determinare il pregiudizio da risarcire al dipendente rimasto estraneo all’accordo transattivo.

Il Fatto

I ricorrenti, dipendenti dell’ASUR Marche inquadrati nella categoria C, avevano adito il giudice del lavoro per ottenere il superiore inquadramento in categoria D e le relative differenze retributive, oltre al risarcimento del danno da perdita di chance e da stress psico-fisico. Il Tribunale civile di Ascoli Piceno, Sezione Lavoro, con sentenza n. 22 del 19 gennaio 2018, ha condannato l’Azienda al pagamento delle differenze retributive e ha dichiarato il difetto di giurisdizione sulla domanda risarcitoria.

I ricorrenti hanno quindi riassunto la causa davanti al TAR per la sola domanda di risarcimento. Nelle more, otto ricorrenti hanno definito la controversia in via transattiva e hanno rinunciato al ricorso; la decisione ha riguardato la sola posizione della dipendente rimasta estranea all’accordo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente esaminato la rinuncia al ricorso depositata da otto ricorrenti. Poiché l’atto non rispettava le formalità dell’art. 84, comma 3, c.p.a., lo ha qualificato, ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a., come manifestazione di sopravvenuta carenza di interesse, dichiarando il ricorso improcedibile in parte qua.

Nel merito, il TAR ha richiamato la sentenza del giudice del lavoro, che aveva accertato lo svolgimento di mansioni superiori e riconosciuto la condanna generica alle differenze retributive. Ha rilevato che alla ricorrente superstite non erano state attribuite differenze economiche, perché il suo inquadramento in categoria C3 equivaleva economicamente alla categoria D lamentata.

La pretesa azionata riguardava però la perdita di chance. Su questo terreno il Collegio ha ritenuto che la posizione della ricorrente non giustificasse un trattamento diverso da quello riconosciuto dall’ASUR agli altri dipendenti in sede transattiva, dalla quale ella era rimasta estranea per ragioni non specificate.

Con verbale di conciliazione del 14 giugno 2019 l’Azienda aveva riconosciuto a ciascun dipendente, a titolo di risarcimento da perdita di chance, la somma di € 2.707,64. Il TAR ha reputato tale quantificazione equa e idonea a costituire il giusto parametro per liquidare il danno della ricorrente, come peraltro dalla stessa richiesto.

Il ricorso è stato quindi accolto in parte qua, con condanna dell’ASUR Marche al pagamento della somma indicata, oltre interessi e rivalutazione dalla sentenza al saldo. Le spese di lite sono state compensate per giusti motivi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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