Perdita del grado per uso di cocaina: proporzionalità e discrezionalità amministrativa (TAR Toscana n. 769 del 28.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
La perdita del grado per rimozione costituisce la più grave delle sanzioni disciplinari di stato previste dall’art. 1357 del d.lgs. n. 66/2010 e presuppone la ravvisata sostanziale incompatibilità del militare con la conservazione del grado. La sanzione deve essere commisurata al tipo di mancanza e alla sua gravità, tenuto conto dei precedenti di servizio, del grado, dell’età e dell’anzianità, ai sensi dell’art. 1355, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 66/2010. La valutazione di gravità dei fatti addebitati costituisce tipica espressione di discrezionalità amministrativa, non sindacabile in via generale dal giudice di legittimità salvo che per eccesso di potere nelle sue forme sintomatiche, quali manifesta illogicità, irragionevolezza, evidente sproporzionalità e travisamento dei fatti. Il carattere episodico dell’uso di stupefacenti non esclude la legittimità del provvedimento ove la condotta risulti incompatibile con i peculiari doveri istituzionali del militare in servizio permanente.

Il Fatto

Il ricorrente, caporal maggiore scelto dell’Esercito italiano, risultava positivo alla cocaina in esito a un drug test eseguito di routine, circostanza confermata dalle controanalisi. Sottoposto a inchiesta formale, l’interessato ammetteva l’uso della sostanza, adducendo a discolpa una condizione di grave disagio psicologico. La Commissione di disciplina lo giudicava non meritevole di conservare il grado.

Il Direttore generale per il personale militare del Ministero della difesa irrogava quindi la perdita del grado per rimozione per motivi disciplinari, con cessazione dal servizio permanente e iscrizione nel ruolo dei militari di truppa senza alcun grado. Il militare impugnava il provvedimento davanti al TAR Toscana, deducendo violazione del principio di proporzionalità, carenza di motivazione, eccessivo rilievo ai precedenti disciplinari, inosservanza del termine di avvio del procedimento e adozione dello stesso da organo diverso dal titolare del potere disciplinare.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto le censure procedurali. Quanto al termine di avvio, rileva che ai sensi dell’art. 1392, comma 2, del d.lgs. n. 66/2010 il procedimento disciplinare di stato deve essere instaurato con la contestazione degli addebiti entro sessanta giorni dalla conclusione degli accertamenti preliminari, da espletarsi entro centottanta giorni dalla conoscenza del fatto. Poiché le controanalisi avevano confermato la positività e la contestazione era intervenuta entro il termine, la censura è infondata.

Parimenti infondata è la doglianza sull’adozione del provvedimento da parte di organo diverso dal titolare del potere. Il Tribunale osserva che in ogni organizzazione complessa è fisiologico che l’organo di vertice decida sulla base di un’istruttoria svolta dagli uffici dipendenti, senza che ciò escluda la responsabilità dell’organo stesso, che ben potrebbe discostarsi dalle proposte dei sottordinati. La redazione di un appunto riassuntivo non impedisce di ritenere che il provvedimento sia stato concretamente adottato dal titolare del potere disciplinare.

Nel merito, il TAR richiama la giurisprudenza secondo cui la valutazione di gravità dei fatti costituisce espressione di discrezionalità amministrativa non sindacabile salvo eccesso di potere (Cons. Stato, sez. IV, 31 agosto 2016, n. 3736; Cons. Stato, sez. II, 5 ottobre 2023, n. 8677). Il provvedimento rileva la contiguità del graduato alle sostanze stupefacenti, condotta irresponsabile perché in contrasto con i peculiari doveri istituzionali del militare in servizio permanente, chiamato a garantire piena operatività, efficienza e integrità psicofisica.

Il carattere episodico dell’uso è contraddetto dalle stesse dichiarazioni dell’interessato davanti alla Commissione, nonché dalle vicende penali che ne avevano determinato l’allontanamento dalla casa familiare. Quanto ai precedenti disciplinari, il Collegio ricorda che l’art. 1355, comma 2, del d.lgs. n. 66/2010 li annovera tra i parametri di determinazione della sanzione. Il giudizio dell’Amministrazione non risulta perciò irragionevole o sproporzionato, e il ricorso è respinto, con condanna del ricorrente alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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