Carta docente e retribuzione professionale: ottemperanza e nozione di ritardo incolpevole (TAR Sicilia n. 3398 del 27.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario che abbia accertato il diritto del docente alla carta elettronica e alla retribuzione professionale docenti, il TAR accerta l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione al titolo e nomina, sin d’ora, il commissario ad acta. La mancata produzione del certificato di cancelleria sulla definitività della sentenza non impedisce l’azione, potendo il passaggio in giudicato essere provato anche mediante il riconoscimento implicito derivante dalla mancata contestazione della parte resistente. La penalità di mora non è dovuta quando il ritardo sia riconducibile alla complessità del procedimento di attivazione della carta, alla eccezionale mole dei procedimenti e alle note difficoltà di adempimento connesse alla crisi della finanza pubblica, valutabili come fatti notori ex art. 115 cod. proc. civ.; per le stesse ragioni è disattesa la richiesta di trasmissione degli atti alla Procura presso la Corte dei conti.

Il Fatto

Con sentenza n. 4007/2023, pubblicata l’11 ottobre 2023, il Tribunale di Catania, sezione lavoro, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad attribuire alla ricorrente la carta elettronica per la formazione del docente, per un valore complessivo di € 1.000,00 oltre accessori, e ha dichiarato il suo diritto a percepire la retribuzione professionale docenti di cui all’art. 7 del CCNL del 15 marzo 2001 per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, con condanna al pagamento di € 2.479,32 oltre accessori.

Notificata la sentenza in data 13 ottobre 2023, l’Amministrazione non ha adempiuto. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza — notificato il 26 aprile 2025 e depositato il 2 maggio 2025 — chiedendo l’ordine di esecuzione con nomina del commissario ad acta, la condanna alla penalità di mora e la trasmissione degli atti alla Procura presso la Corte dei conti. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla qualificazione dell’azione: si chiede l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, riconducibile all’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. Quanto alla prova della definitività, l’assenza del certificato del cancelliere ex art. 124 disp. att. cod. proc. civ. non è preclusiva, perché il passaggio in giudicato può essere acquisito con altri mezzi, tra cui il riconoscimento anche implicito per mancata contestazione. Nel caso concreto nessuna contestazione è stata opposta sul punto.

Il Tribunale verifica poi il rispetto del termine decennale ex art. 114, comma 1, cod. proc. amm. e di quello di deposito ex art. 87, comma 3, cod. proc. amm., nonché la documentata notificazione del titolo al Ministero in data 13 ottobre 2023, richiesta dall’art. 14 d.l. n. 669/1996.

Nel merito, accertato il rituale esercizio dell’azione e non contestato l’inadempimento, il Collegio applica il principio per cui i fatti estintivi, modificativi e impeditivi del diritto vanno provati da chi ha interesse a eccepirli, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ. L’Amministrazione non ha né eseguito né provato l’avvenuto pagamento. Sussiste quindi l’obbligo di dare esecuzione al titolo entro novanta giorni dalla comunicazione o dalla notifica della sentenza.

Per l’ipotesi di persistente inottemperanza, il Collegio nomina commissario ad acta, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm., il direttore generale della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici del Ministero, con facoltà di delega. Il commissario non ha diritto a compenso, in applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, ritenuto estensibile alle altre condanne al pagamento di somme.

È invece respinta la domanda di penalità di mora. Il ritardo è riconducibile alla complessità del procedimento di attivazione della carta, che coinvolge più soggetti, alla eccezionale mole dei procedimenti e alle note difficoltà connesse alla crisi della finanza pubblica e all’ingente debito pubblico, valutabili come fatti notori ex art. 115 cod. proc. civ. Per le medesime ragioni il Collegio non dispone la trasmissione degli atti alla Procura contabile. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 500,00, con distrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *