Convalida in autotutela e improcedibilità del ricorso per carenza di interesse (TAR Sicilia n. 3352 del 25.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
L’atto di convalida è provvedimento amministrativo di secondo grado, espressione di autotutela, che si innesta sul provvedimento illegittimo rimuovendone i vizi e operando una sanatoria diretta a conservarne gli effetti. Se la convalida interviene su un atto già impugnato in sede giurisdizionale, il ricorso diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, restando soddisfatta la pretesa sostanziale del ricorrente. Il giudice amministrativo non può pronunciarsi sulla legittimità dell’atto di convalida in assenza di rituale impugnazione dello stesso. La richiesta di accertamento della soccombenza virtuale può essere soddisfatta con la dichiarazione dell’illegittimità delle deliberazioni originarie, mentre la compensazione delle spese resta affidata alla valutazione discrezionale del giudice, che può derogarvi per giusti motivi, salvo il contributo unificato a carico dell’amministrazione soccombente.
Il Fatto
Il ricorrente, nella qualità di consigliere comunale, ha impugnato quattro deliberazioni adottate dal Consiglio Comunale nella seduta del 27 giugno 2025: l’atto recante le interrogazioni scritte, l’approvazione dei verbali della seduta precedente, la ratifica di una variazione di bilancio adottata in via d’urgenza e la determinazione delle tariffe TARI per l’anno 2025. Il vizio denunciato riguarda la regolarità della convocazione: l’avviso sarebbe stato consegnato ai consiglieri quattro giorni liberi prima, anziché cinque, in violazione dell’art. 8, ultimo comma, del regolamento del consiglio e delle commissioni consiliari.
Il Comune si è costituito e, nel corso del giudizio, ha rappresentato di aver adottato deliberazioni di convalida di tutti gli atti impugnati. Il ricorrente ha replicato sostenendo che la convalida equivale a riconoscimento del vizio e chiedendo la declaratoria di soccombenza virtuale del Comune con condanna alle spese; ha comunque contestato l’idoneità della convalida a sanare il vizio di costituzione dell’organo. L’ente ha eccepito la sopravvenuta carenza di interesse, non essendo stati impugnati gli atti di convalida.
La Motivazione della Corte
Il Collegio qualifica l’atto di convalida come provvedimento di secondo grado, manifestazione di autotutela, che opera sul provvedimento originario rimuovendone i vizi al fine di conservarne gli effetti. Da ciò discende che, se la convalida interviene su un atto già impugnato davanti al giudice amministrativo, il ricorso diventa improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Il Tribunale richiama sul punto un indirizzo consolidato (TAR Liguria, Genova, I, 29 maggio 2013, n. 850; TAR Campania, Napoli, VII, 19 maggio 2010, n. 7036; T.A.R. Marche, Ancona, sez. II, 4 settembre 2023, n. 532).
Il Collegio esclude di poter esaminare nel merito le contestazioni del ricorrente sulla legittimità degli atti di convalida, poiché gli stessi non sono stati ritualmente impugnati. La mancata impugnazione preclude quindi ogni sindacato giurisdizionale su di essi.
Il ricorrente aveva insistito per l’accertamento della soccombenza virtuale. Il Tribunale dà atto, a tal fine, dell’illegittimità delle deliberazioni originarie, che la stessa amministrazione ha ritenuto di convalidare in corso di giudizio. La violazione concerne l’art. 8 del regolamento comunale e le regole sui termini minimi di convocazione, poste a presidio del diritto di ogni consigliere di partecipare coscientemente e proficuamente ai lavori consiliari, il c.d. ius ad officium.
Sul regime delle spese, il Collegio osserva che l’amministrazione è intervenuta in via di autotutela durante il giudizio e che la natura degli interessi sottesi alla controversia giustifica una deroga. Le spese vengono pertanto compensate tra le parti per giusti motivi, con la sola eccezione del contributo unificato, posto a carico dell’amministrazione soccombente.
Il ricorso è quindi dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, con spese compensate e contributo unificato a carico dell’ente intimato; la sentenza è dichiarata esecutiva dall’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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