Il Parco decide in via esclusiva l’uso delle aree demaniali a parcheggio (C.G.A.R.S. n. 506 del 08.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Spetta in via esclusiva all’Ente Parco archeologico valutare la compatibilità dell’uso di aree demaniali con l’interesse primario alla tutela del patrimonio culturale, dovendo prevalere l’uso pubblico dell’area rispetto alla fruizione esclusiva da parte di privati. Le autorizzazioni all’uso temporaneo rilasciate per singole stagioni, in esito a una ponderazione compiuta di volta in volta, non ingenerano alcun affidamento tutelabile in ordine al loro rinnovo. Il diniego che, in riscontro a un’istanza di riesame, confermi un precedente provvedimento sulla base di una rinnovata istruttoria e di una motivazione più ampia integra una conferma in senso proprio e non un atto meramente confermativo. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso avverso il primo diniego, ormai superato dal secondo.

Il Fatto

Un condominio, la cui costruzione chiude una strada senza sbocco lungo cui hanno sede alcune strutture alberghiere, aveva ottenuto per quasi trent’anni dal Parco archeologico l’autorizzazione a usare nel periodo estivo un’area demaniale confinante quale parcheggio, previo pagamento del canone. Per la stagione 2022 l’Ente negava il rinnovo, addossando la decisione all’esigenza di destinare l’area a manifestazioni sportive finalizzate alla promozione turistica del sito. L’istanza di riesame presentata dal condominio veniva respinta con un secondo provvedimento, che estendeva la motivazione richiamando il Regolamento del Parco, il divieto di parcheggi nell’area demaniale e la revoca di tutte le concessioni a terzi.

Il condominio impugnava dinanzi al TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, entrambe le note e, in via subordinata, il Regolamento, chiedendone la disapplicazione. Il TAR dichiarava inammissibile l’impugnazione della prima nota e respingeva nel resto il ricorso. Il condominio proponeva appello, deducendo eccesso di potere, violazione del Regolamento, abuso del diritto e lesione della buona fede e dell’affidamento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il capo relativo all’ammissibilità. Richiamando l’indirizzo consolidato (Cons. Stato, sez. III, 2 febbraio 2024, n. 1102; Cons. Stato, sez. II, 25 gennaio 2024, n. 806), il C.G.A.R.S. distingue l’atto di conferma in senso proprio dall’atto meramente confermativo, ravvisando la prima figura quando l’Amministrazione proceda a nuova istruttoria e nuova ponderazione degli interessi. Il secondo provvedimento, adottato su istanza di riesame, aveva ampliato la motivazione del diniego: divieto regolamentare di parcheggi, revoca delle concessioni a terzi, prevalenza dell’uso pubblico. Si tratta dunque di conferma in senso proprio, che rende privo di interesse il gravame contro il primo diniego.

Nel merito, il Collegio esamina il richiamo agli artt. 5 e 10 del Regolamento del Parco. La prima disposizione legittima accordi con enti pubblici e privati per gestire spazi e servizi, purché non sia pregiudicata la piena fruizione del Parco e previo parere favorevole del comitato tecnico scientifico. La seconda consente, nella zona C, tutte le attività per il normale svolgimento della vita residenziale, previo parere dell’Ente. Entrambe confermano che la scelta di utilizzazione delle aree è rimessa in via esclusiva all’Ente Parco, cui spetta vagliare la compatibilità della salvaguardia del patrimonio archeologico con gli interessi antagonisti.

Il Collegio esclude che la norma regolamentare autorizzi di per sé, nelle zone C, qualsiasi attività strumentale alla vita residenziale: la disposizione richiede il parere obbligatorio dell’Ente e non può ricomprendere l’uso esclusivo di un’area del Parco a servizio di abitazioni private. Quanto alla mancata destinazione dell’area alle manifestazioni sportive, la legittimità dell’atto si valuta al momento della sua adozione, non in base a circostanze sopravvenute.

Nessun legittimo affidamento è ravvisabile: i precedenti assensi avevano durata temporale limitata e trovavano giustificazione nella ponderazione compiuta di volta in volta dall’Ente. La censura diretta a sostituire la valutazione amministrativa con quella del privato è irrilevante, perché legge e Regolamento rimettono esclusivamente al Parco la decisione sulla compatibilità delle richieste di concessione. Dalla motivazione del diniego non emergono profili di eccesso di potere né carattere emulativo: l’Ente ha esercitato legittimamente il potere strumentale alla salvaguardia del patrimonio, ritenendo recessivo l’interesse del condominio alla fruizione esclusiva. L’appello è integralmente respinto, con condanna alle spese del grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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