La diffida riapre il termine annuale avverso il silenzio (C.G.A.R.S. n. 141 del 23.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il termine di un anno previsto dall’art. 31, comma 2, cod. proc. amm. per la proposizione dell’azione avverso il silenzio non costituisce un termine di decadenza, ma una presunzione legale assoluta di persistenza dell’interesse ad agire per il rilascio del provvedimento richiesto. L’inerzia dell’interessato non gli preclude, per espressa previsione dell’ultimo periodo della medesima disposizione, la possibilità di riproporre l’istanza ove ne ricorrano i presupposti. La diffida ad adempiere notificata all’amministrazione integra una nuova istanza di avvio del procedimento e vale a far constatare la persistenza dell’interesse alla conclusione del procedimento con provvedimento espresso, in applicazione del principio generale dell’art. 2 della legge n. 241/1990. Il ricorso notificato entro un anno dalla diffida è pertanto ricevibile.
Il Fatto
L’appellante, proprietario di un immobile per atto di compravendita, agisce per la definizione del procedimento di condono edilizio ex legge n. 326/2003, avviato dal dante causa nel 2004 con istanza di sanatoria. Il certificato di destinazione urbanistica e la successiva nota comunale del 2013 attestano che il fabbricato insiste su particella ricadente in area in frana e in zona con vincolo sismico, con richiesta di chiarimenti in ordine alla necessità di interventi di consolidamento.
Con istanza del 3 giugno 2021 e successiva diffida del 31 gennaio 2022, l’interessato sollecita l’ente alla conclusione del procedimento. Propone quindi ricorso avverso il silenzio. Il TAR Sicilia, Sez. III, con sentenza n. 114/2023, lo dichiara irricevibile ai sensi degli artt. 117, comma 1, e 31, comma 2, cod. proc. amm., ritenendolo tardivo rispetto alla scadenza del termine biennale per l’istanza originaria. L’appellante censura la decisione invocando la riproponibilità dell’istanza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio individua la questione nell’interpretazione del momento di decorrenza del termine annuale di cui all’art. 31, comma 2, cod. proc. amm. Richiamando un proprio precedente (sent. n. 422/2023) e la giurisprudenza del Consiglio di Stato, rileva che il termine non ha natura decadenziale.
La Corte richiama Cons. St., V, n. 4027/2014, ove si precisa che il termine annuale costituisce una mera presunzione legale assoluta riguardante la persistenza dell’interesse ad agire, nonostante il decorso di un ampio lasso di tempo dalla scadenza del termine procedimentale. Nelle ipotesi di decadenza l’inerzia è sanzionata con la perdita della situazione giuridica; nel caso del silenzio rifiuto l’inerzia non preclude, per espressa previsione legislativa, la riproposizione dell’istanza.
La diffida ad adempiere rivolta all’amministrazione assume valore di istanza di ri-avvio del procedimento, rappresentando la volontà e l’interesse alla conclusione del procedimento in esame. Per integrare il requisito dell’anno è sufficiente la notifica di un apposito atto stragiudiziale, attraverso il quale la parte faccia constatare la persistenza dell’interesse all’adozione del provvedimento espresso.
Nel caso concreto, le due istanze del 2021 e del 2022, la prima recante richiesta con manifestazione di interesse e la seconda diretta a diffidare l’ente con richiesta di chiarimenti, fanno ritenere che non fosse decorso il termine annuale, contrariamente a quanto valutato dal primo giudice. Il ricorso notificato il 15 maggio 2022 e depositato il 24 maggio 2022 è dunque ricevibile.
Nel merito, la Corte accoglie il gravame alla luce del principio generale dell’art. 2 della legge n. 241/1990: l’ordinamento non giustifica comportamenti inerti della pubblica amministrazione, che ha l’obbligo di concludere il procedimento con provvedimento espresso. In riforma della sentenza impugnata, dichiara la fondatezza del ricorso di primo grado e ordina al Comune di concludere i procedimenti entro novanta giorni dalla pubblicazione. Spese del doppio grado compensate.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.