Danno all’immagine da patteggiamento e criterio legale del duplo (Corte dei Conti Sez. giur. Sardegna n. 70 del 24.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti integra la condizione di procedibilità richiesta dall’art. 17, comma 30 ter, d.l. n. 78/2009 ai fini dell’azione per danno all’immagine, essendo equiparabile alla sentenza irrevocabile di condanna per un reato tipico contro la pubblica amministrazione. La novella dell’art. 445, comma 1 bis, cod. proc. pen. introdotta dal d.lgs. n. 150/2022 non ha efficacia retroattiva rispetto alle sentenze di patteggiamento emesse prima del 30.12.2022, non rivestendo natura di legge penale più favorevole né carattere meramente processuale. Anche ove applicabile, la disciplina inciderebbe sul solo profilo probatorio della condotta illecita, non sulla sussistenza della condizione di procedibilità. In tema di quantificazione, il ricorso al criterio equitativo parametrato allo stipendio medio elude la norma e va escluso quando sussistono i presupposti del criterio legale del duplo di cui all’art. 1, comma 1 sexies, legge n. 20/1994, restando la deroga subordinata alla prova contraria offerta dall’attore.
Il Fatto
Alcuni dipendenti di un’azienda ospedaliera universitaria, addetti a mansioni di necroforo presso un nosocomio cittadino, sono stati condannati con sentenza di patteggiamento per il reato di induzione indebita continuata in concorso, ex artt. 81, 110 e 319 quater cod. pen., per aver agevolato alcune agenzie funebri in cambio di somme di denaro, tra l’agosto 2013 e il settembre 2014.
La Procura regionale della Corte dei conti ha citato in giudizio tre lavoratori per il danno all’immagine arrecato all’ente, quantificato in via equitativa sullo stipendio medio percepito. I convenuti hanno eccepito il difetto di giurisdizione, l’inutilizzabilità della sentenza di patteggiamento dopo la riforma Cartabia, la tardività dell’atto di citazione, la prescrizione e l’illegittima disapplicazione del criterio legale del duplo.
La Motivazione della Corte
La Sezione respinge le eccezioni pregiudiziali. Quanto alla prima, la giurisdizione contabile in materia è pacifica: la censura degrada a contestazione della condizione di procedibilità. Sul punto richiama l’orientamento consolidato secondo cui alla sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. va riconosciuta efficacia probatoria dell’illecito e della colpevolezza, con conseguente onere di discolpa a carico del convenuto (Cass. SS.UU. n. 5756 del 2012; Cass. Sez. I n. 16505 del 2019). Il richiamo dell’art. 7 legge n. 97/2001 contenuto nell’art. 17, comma 30 ter, d.l. n. 78/2009 circoscrive l’azione ai soli reati tipici contro la pubblica amministrazione, ma non esclude il patteggiamento dal novero delle pronunce idonee.
Sull’asserita inutilizzabilità derivante dal d.lgs. n. 150/2022, la Corte esclude l’efficacia retroattiva: la condizione di procedibilità si cristallizza al momento dell’emissione della sentenza, restando insensibile alle modifiche successive. La nuova formulazione dell’art. 445 cod. proc. pen. non è legge penale più favorevole né norma processuale, attenendo alle prove e dunque a un elemento strutturale del fatto dannoso. Anche a volerla applicare, essa inciderebbe sul solo profilo probatorio, non sulla condizione di procedibilità, posto che il terzo periodo dell’art. 445, comma 1 bis, cod. proc. pen. equipara comunque il patteggiamento alla condanna. La Corte cost. n. 41 del 2024 è dichiarata non pertinente, riguardando l’ipotesi di reato estinto per prescrizione.
La tardività dell’atto di citazione è esclusa: il termine di 120 giorni dell’art. 67, comma 5, cod. giust. cont. decorre dalla scadenza del termine per le deduzioni e si perfeziona con il deposito, non con la notifica. La prescrizione non è maturata, perché l’art. 17, comma 30 ter, d.l. n. 78/2009 la sospende fino alla conclusione del procedimento penale.
Nel merito, la Corte ritiene provate le condotte illecite, non contestate nel loro svolgimento e comunque emergenti dagli atti di indagine, con applicazione del principio di non contestazione ex art. 115 cod. proc. civ. (Cass. SS.UU. n. 12065 del 2014). L’art. 83 cod. giust. cont. è dichiarato inapplicabile, operando solo per la colpa grave e non per il danno all’immagine, che presuppone il dolo. Il requisito dell’occasionalità necessaria sussiste anche per il dipendente addetto a mansioni diverse, non integrando la condotta uno sviluppo oggettivamente anomalo del servizio (Cass. SS.UU. n. 13246 del 2019).
Quanto alla quantificazione, la Sezione ritiene non persuasive le conclusioni attoree: il parametro equitativo fondato sullo stipendio elude l’art. 1, comma 1 sexies, legge n. 20/1994, i cui presupposti sono integrati. Il criterio del duplo si applica quindi agli importi accertati come profitto del reato, non emergendo elementi ulteriori. La condanna è così rideterminata in misura ridotta, con rivalutazione e interessi.
Nota della Redazione
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