Pergola bioclimatica su attività aperta al pubblico e obbligo di deposito sismico (TAR Sicilia n. 2904 del 13.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
La pergola bioclimatica realizzata a servizio di un’attività aperta al pubblico non rientra tra gli interventi privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumità individuati dall’appendice 2 dell’allegato A del D.D.G. n. 8/2020 dell’Assessorato Regionale delle Infrastrutture, che esclude dal regime autorizzatorio sismico i soli manufatti collocati su aree private recintate e non adibite ad attività che comportino sovraffollamento o apertura al pubblico. Ne consegue che l’intervento è subordinato al rilascio dell’autorizzazione sismica e al deposito del progetto agli Uffici del Genio Civile ai sensi degli artt. 65, comma 1, e 93 del d.P.R. n. 380/2001, con asseverazione del progettista ex art. 47 del d.P.R. n. 445/2000. La sola comunicazione di inizio lavori, con allegata relazione descrittiva, non integra il prescritto adempimento. L’ordinanza di demolizione che accerti la mancanza del deposito è pertanto legittima.

Il Fatto

Un Comune ha ingiunto alla società ricorrente, nella persona del legale rappresentante, la demolizione di una pergola bioclimatica realizzata a servizio dell’attività di ristorazione. L’ordine rilevava la mancanza del deposito del progetto agli Uffici del Genio Civile, prescritto dagli artt. 65 e 93 del d.P.R. n. 380/2001 e dalla normativa regionale di recepimento, con asseverazione del progettista sulla rispondenza alla normativa sismica.

Accertata l’inottemperanza, l’Amministrazione ha applicato la sanzione amministrativa pecuniaria e ha disposto l’acquisizione al patrimonio comunale dell’opera e del terreno di sedime. La società ha impugnato i provvedimenti con ricorso e motivi aggiunti, sostenendo che l’intervento rientrasse in edilizia libera e che la comunicazione inviata al Genio Civile, senza osservazioni dell’Ufficio, fosse sufficiente. Il Comune non si è costituito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rigettato il ricorso muovendo dalla qualificazione dell’intervento. L’appendice 2, richiamata dalla lett. C dell’allegato A del D.D.G. n. 8/2020, annovera pergolati, gazebi e tettoie tra le opere prive di rilevanza ai fini della pubblica incolumità solo a condizione che rispettino determinati requisiti dimensionali e siano collocate in aree private recintate, non adibite ad attività che comportino sovraffollamento o apertura al pubblico.

Il giudice ha ritenuto incontestato che la pergola fosse destinata all’attività di somministrazione di alimenti e bevande della ricorrente. Da qui l’esclusione dell’opera dal regime di favore: la destinazione a servizio di un’attività aperta al pubblico impedisce di considerarla priva di rilevanza sismica.

Ne discende l’assoggettamento al regime ordinario. L’intervento richiedeva il deposito del progetto agli Uffici del Genio Civile ai sensi degli artt. 65, comma 1, e 93 del d.P.R. n. 380/2001, unitamente all’asseverazione ex art. 47 del d.P.R. n. 445/2000, in conformità alla lett. B del medesimo allegato.

Il Collegio ha quindi escluso che la comunicazione di inizio lavori con relazione descrittiva potesse assolvere all’onere. La mancanza del deposito rende legittima l’ordinanza di demolizione. Le spese sono state compensate per la mancata costituzione dell’Amministrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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