Silenzio sulla stabilizzazione Covid, giurisdizione al giudice ordinario (TAR Sicilia n. 2903 del 13.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
La procedura di stabilizzazione del personale in servizio durante l’emergenza Covid-19, prevista dall’art. 1, comma 268, lett. b), della legge n. 234/2021 e dalla legge n. 14/2023, si risolve nel mero riscontro dei presupposti di legge, senza espletamento di alcuna procedura selettiva o concorsuale, neppure in senso lato. La posizione del dipendente che ne invoca la conclusione è pertanto di diritto soggettivo, con conseguente difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. L’azione avverso il silenzio-inadempimento ex artt. 31 e 117 c.p.a. è proponibile solo se sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo sul rapporto sostanziale e, dunque, una posizione di interesse legittimo. Il riparto si determina in base al petitum sostanziale e alla causa petendi, ossia alla natura intrinseca della posizione dedotta in giudizio, e non alla prospettazione della parte.
Il Fatto
Nel luglio 2024 l’Azienda Sanitaria pubblica un avviso per la ricognizione del personale in servizio nella fase di emergenza Covid-19 in possesso dei requisiti per la stabilizzazione ai sensi dell’art. 1, comma 268, lett. b), della legge n. 234/2021 e della legge n. 14/2023. Il ricorrente partecipa dichiarando di possedere i requisiti richiesti.
L’Amministrazione non conclude il procedimento. Il ricorrente propone allora ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., chiedendo l’accertamento dell’obbligo di adottare un provvedimento espresso e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario. L’Azienda si costituisce e deduce l’infondatezza nel merito. Il Tribunale formula avviso ex art. 73, comma 3, c.p.a. su un possibile profilo di inammissibilità per difetto di giurisdizione e pone la causa in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama l’orientamento secondo cui la giurisdizione si determina sulla base della domanda e, nel riparto tra giudice ordinario e amministrativo, rileva il petitum sostanziale, individuato in funzione della causa petendi e della natura intrinseca della posizione dedotta in giudizio, con riguardo ai fatti allegati e al rapporto giuridico di cui sono espressione (Cass. Sez. Un. n. 34751 del 2024).
Nel caso concreto il ricorrente lamenta che l’Azienda non abbia concluso la procedura avviata con l’avviso del 23 luglio 2024, affermando di avere diritto alla stabilizzazione. La pretesa, osserva il Tribunale, si fonda su un percorso assunzionale che si esaurisce nel riscontro dei presupposti indicati dalla norma, senza alcuna procedura selettiva o concorsuale (TAR Sicilia, Palermo, sez. IV, n. 3636 del 2023; TAR Catania, sez. IV, n. 1008 del 2025; nello stesso senso TAR Salerno n. 1410 del 2025, TAR Cagliari n. 691 del 2025, TAR Lecce n. 1038 del 2025).
Da ciò deriva che la pretesa deve essere conosciuta dal giudice ordinario. Il Collegio richiama il principio per cui l’azione contro il silenzio-inadempimento è proponibile solo se sussiste la giurisdizione amministrativa sul rapporto sostanziale e, quindi, se sussistono interessi legittimi (Cons. Stato, sez. VI, n. 3430 del 2021). Il rimedio non è esperibile quando manchi sia la natura autoritativa dell’atto sia la posizione di interesse legittimo (Cons. Stato, sez. IV, n. 2569 del 2025).
Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, restando possibile la riproposizione davanti al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11 c.p.a.. Le spese sono compensate in ragione della natura formale della pronuncia.
Nota della Redazione
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