Interdittiva antimafia: legami familiari e assunzioni senza automatismi (Cons. Stato n. 3329 del 29.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di informativa antimafia, i legami di parentela o di affinità del titolare dell’impresa con soggetti controindicati non integrano di per sé un elemento presuntivo del rischio di infiltrazione. Il contesto familiare assume rilievo solo se il provvedimento prefettizio dà conto di rapporti di intensità tale da far ritenere una conduzione familiare e una regia collettiva dell’impresa, secondo i metodi mafiosi di regia clanica. I precedenti risalenti e riabilitati dei congiunti, la posizione di chi è deceduto e il mero rapporto di affinità con chi risiede altrove non fondano il giudizio prognostico. Parimenti, l’assunzione di un dipendente con precedenti non costituisce dato automaticamente sintomatico: occorre dimostrare che la sua presenza incide effettivamente sulle decisioni aziendali. L’interdittiva antimafia richiede la prova di un pericolo concreto e attuale di condizionamento, che è escluso quando il rischio, a tutto concedere, si profili occasionale e non strutturale.

Il Fatto

Un’impresa edile individuale ha impugnato davanti al TAR Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, l’informativa antimafia adottata dal Prefetto di Reggio Calabria con provvedimento del 2 luglio 2024. L’interdittiva si fondava su più elementi: una condanna del titolare per porto d’armi risalente al 2003, alcuni controlli di polizia in compagnia di soggetti controindicati, i gravi precedenti penali del padre, del suocero e di uno zio paterno deceduto, e la presenza, tra il 2018 e il 2022, di un dipendente sottoposto ad arresti domiciliari per aver agevolato un appartenente ad associazione mafiosa.

Il ricorrente ha contestato la violazione del codice antimafia e l’eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di istruttoria, sostenendo che gli elementi raccolti non dimostravano un rischio reale di condizionamento. Il TAR ha accolto il ricorso e annullato l’interdittiva, condannando il Ministero dell’Interno alle spese. Il Ministero ha proposto appello, insistendo sulla solidità del quadro indiziario e sul rilievo peculiare che il contesto familiare assumerebbe per una ditta individuale.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato conferma la sentenza di primo grado e rigetta l’appello. Quanto al contesto familiare, i precedenti del padre del titolare risalgono agli anni Settanta e Ottanta, con riabilitazione ottenuta già nel 1988; lo zio è deceduto nel 2009; il suocero vive altrove e non risulta alcun legame che trascenda il mero rapporto di affinità.

Il Collegio sottolinea che il provvedimento prefettizio non dà conto di rapporti di intensità tale da far ritenere una conduzione familiare e una regia collettiva dell’impresa, nel quadro degli usuali metodi mafiosi fondati sulla regia clanica. A sostegno richiama la giurisprudenza amministrativa e la stessa giurisprudenza costituzionale, in particolare la Corte cost. sent. n. 57 del 2020.

Quanto al titolare, la condanna per porto d’armi del 2003 riguarda una fattispecie bagatellare, essendo l’arma un coltello e la pena una ammenda di 60 euro. Le frequentazioni con soggetti controindicati sono o estremamente risalenti o non particolarmente indicative di un rischio di condizionamento: tra quelle recenti, l’informativa dei Carabinieri menziona solo un soggetto coinvolto in un procedimento penale non avente ad oggetto reati di mafia e il padre del titolare.

Residua l’assunzione, per alcuni mesi nel 2018 e poi nel 2022, di un soggetto sottoposto nel 2020 a misure cautelari per reati che ne facevano desumere vicinanza a contesti di criminalità organizzata. Il Collegio ritiene che neppure tale circostanza sia idonea a sostenere la probabilità di un condizionamento mafioso, che, a tutto concedere, potrebbe dirsi occasionale e non strutturale. L’appello è pertanto infondato; le spese sono compensate in ragione della particolarità della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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