Efficacia autoesecutiva della sentenza di annullamento e insussistenza dell’obbligo di ottemperanza (TAR Sicilia n. 1483 del 22.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
Alla sentenza che dispone l’annullamento di un provvedimento lesivo va riconosciuta efficacia autoesecutiva, anche quando provenga dal giudice ordinario in una controversia di opposizione a sanzione amministrativa pecuniaria. La conservazione del bene della vita perseguito dal privato è effetto diretto della pronuncia giurisdizionale, senza necessità di un esercizio del potere amministrativo di autotutela. Ne deriva che, annullata la delibera con cui l’ANAC ha applicato la sanzione, non residua spazio per una successiva attività esecutiva dell’amministrazione. L’eliminazione dal mondo giuridico dell’atto sanzionatorio illegittimo è di per sé idonea a soddisfare l’utilità sostanziale del privato. Nessun obbligo di adottare un ulteriore provvedimento può scaturire dal giudicato, restando i precedenti di autotutela decisoria espressione di potere discrezionale non conferente.

Il Fatto

Il ricorrente, già responsabile anticorruzione di un comune, agisce per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Siracusa n. 595/2017, confermata in appello, con cui era stata annullata la delibera ANAC n. 210/2016. Quella delibera gli aveva irrogato una sanzione pecuniaria per la mancata adozione del codice di comportamento integrativo, in violazione degli obblighi di cui alla legge n. 190/2012.

Il ricorrente lamenta che l’amministrazione non abbia dato piena esecuzione al giudicato: la delibera non sarebbe mai stata annullata nella sua parte di interesse e resterebbe reperibile sul web, in due versioni, anche digitando il suo nominativo. Chiede pertanto che il Tribunale ordini all’ANAC di dare esatta esecuzione alle sentenze, anche determinando il contenuto del provvedimento, con nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza. L’amministrazione si costituisce sostenendo l’infondatezza del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove da un principio di ordine generale, applicabile anche alle pronunce del giudice ordinario nelle controversie di opposizione alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’art. 19, comma 5, lett. b), D.L. n. 90 del 2014. La sentenza che annulla un provvedimento lesivo ha efficacia autoesecutiva: il bene della vita che il privato mira a preservare, cioè il venir meno del dovere di corrispondere la sanzione, è effetto diretto della pronuncia giurisdizionale.

Da ciò discende, sul piano applicativo, che la necessità di un esercizio del potere amministrativo di autotutela non sussiste. Poiché la sentenza ottemperanda ha annullato, in accoglimento dell’opposizione, la delibera con cui l’ANAC aveva applicato la sanzione, non vi è spazio per una successiva attività esecutiva dell’amministrazione. L’eliminazione dal mondo giuridico dell’atto sanzionatorio illegittimo è di per sé idonea a soddisfare l’utilità sostanziale perseguita dal privato.

Il Tribunale esclude quindi che dal giudicato per cui è causa possa scaturire un obbligo di adozione di un ulteriore provvedimento. Né a diversa conclusione conduce il richiamo, da parte del ricorrente, ai precedenti della stessa Autorità: essi sono espressione, a prescindere dall’intervento del giudice, del potere discrezionale di autotutela decisoria spettante alla pubblica amministrazione e risultano perciò non conferenti nel caso in esame.

Il ricorso è pertanto infondato e viene rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore dell’amministrazione resistente, avuto riguardo alla non particolare complessità delle questioni giuridiche affrontate, ai sensi degli artt. 26 c.p.a. e 91 c.p.c.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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