Esclusa la penalità di mora per ritardi strutturali del Ministero della Giustizia (TAR Puglia n. 1354 del 12.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice può negare la penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. quando il ritardo nell’esecuzione del giudicato da parte del debitore pubblico non dipenda da inerzia volontaria, ma da fattori strutturali e organizzativi. L’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., come interpretato dall’Adunanza Plenaria n. 15 del 25 giugno 2014, consente di valutare, accanto alla manifesta iniquità, autonome ragioni ostative collegate ai vincoli di bilancio e alla rilevanza degli interessi pubblici. Il giudice dell’ottemperanza dispone di ampio potere discrezionale tanto nello scrutinio delle esimenti quanto nella determinazione dell’importo. Il ritardo riconducibile all’elevato numero di domande aventi il medesimo oggetto e alla difficoltà di reperire la provvista finanziaria integra ragioni ostative idonee a escludere la sanzione. Resta fermo l’obbligo dell’amministrazione di dare integrale esecuzione al giudicato nel termine fissato, con nomina del commissario ad acta in caso di inerzia.
Il Fatto
La Corte d’Appello di Lecce, con decreto emesso ai sensi della legge n. 89/2001, aveva condannato il Ministero della Giustizia al pagamento di una somma a titolo di equa riparazione e delle spese del procedimento. Il decreto, notificato in forma esecutiva, non era stato opposto ed era divenuto definitivo.
Il Ministero non vi aveva dato esecuzione. Il creditore, decorso il termine di centoventi giorni dalla notifica senza ottenere il pagamento, proponeva ricorso per ottemperanza davanti al TAR Puglia, chiedendo l’integrale esecuzione del giudicato e la condanna dell’amministrazione alla penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto confermato la regolarità in rito del ricorso. Il decreto della Corte d’Appello ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi ed efficacia di cosa giudicata, essendo stato notificato al Ministero e non opposto. È quindi decorso infruttuosamente il termine di cui all’art. 14, comma 1, del decreto legge n. 669/1996.
Il giudice ha poi verificato il rispetto dell’art. 5-sexies della legge n. 89/2001. Il ricorrente aveva inviato la dichiarazione sostitutiva attestante la mancata riscossione di somme per il medesimo titolo e le modalità di riscossione prescelte. Era altresì decorso il termine di sei mesi dalla trasmissione senza che il pagamento fosse eseguito. Nel merito, il TAR ha sancito l’obbligo del Ministero di dare integrale esecuzione al decreto, con pagamento delle somme dovute e degli interessi legali.
Passando alla domanda di penalità di mora, il Collegio ha richiamato l’Adunanza Plenaria n. 15 del 25 giugno 2014, che ha esteso la sanzione alle decisioni di condanna del giudice amministrativo, comprese quelle a contenuto pecuniario. La stessa Plenaria ha però precisato che l’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. affianca al limite della manifesta iniquità quello autonomo delle altre ragioni ostative, rimettendo al giudice dell’ottemperanza un ampio potere discrezionale.
Nel caso concreto, il mancato pagamento è dipeso non da cattiva volontà dell’amministrazione, ma dai ritardi connessi all’evasione di un considerevole numero di domande analoghe e dalla obiettiva difficoltà di reperire la provvista finanziaria sui capitoli di bilancio. Il Collegio ha quindi ravvisato ragioni ostative e ha respinto il capo di domanda relativo alla penalità di mora.
Il TAR ha fissato il termine di novanta giorni per l’adempimento e ha nominato commissario ad acta il dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per gli Affari di giustizia, con ulteriori novanta giorni per l’incarico. Nessun compenso è dovuto al commissario, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Le spese sono state compensate, salvo il rimborso delle spese vive accessorie sostenute per il giudizio di ottemperanza.
Nota della Redazione
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