Diritto di critica del militare non copre messaggi lesivi del prestigio dell’Arma (Cons. Stato n. 3116 del 21.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto di critica riconosciuto al personale militare dall’art. 1472 c.m. incontra un limite intrinseco nella continenza del linguaggio, che nei contesti assoggettati a regolamento di disciplina impone modalità esteriori rispettose dei principi di correttezza. La finalità di critica non giustifica ogni infrazione alle regole di comportamento e non consente commistioni tra pensiero espresso e ruolo ricoperto. La diffusione mediante piattaforma di messaggistica istantanea di contenuti potenzialmente lesivi del prestigio dell’Arma integra un rischio di propagazione a terzi prefigurabile alla stregua di un canone di ragionevole precauzione, la cui accettazione è disciplinarmente rilevante. La valutazione sulla gravità dei fatti e sulla scelta della sanzione costituisce espressione di discrezionalità amministrativa, sindacabile solo per manifesta sproporzione, illogicità, irragionevolezza o travisamento. L’obbligo motivazionale del provvedimento disciplinare può essere assolto mediante il puntuale riferimento al fatto addebitato.
Il Fatto
Un maresciallo dei carabinieri, in servizio presso una sezione radiomobile, riceveva dal comandante di sezione l’ordine di informare i colleghi che il comando compagnia aveva assegnato al reparto quattro mascherine, da conservare in busta chiusa e da passare agli equipaggi del turno successivo. Il militare eseguiva l’istruzione mediante una chat di messaggistica privata del reparto, aggiungendo espressioni di tenore ironico sulla dotazione ricevuta, con una foto delle buste.
Il comandante della compagnia, appreso il contenuto dei messaggi, avviava il procedimento disciplinare contestando violazioni degli artt. 713, 717 e 722 r.m. e irrogava la sanzione di corpo del rimprovero per gli artt. 713 e 717. Il ricorso gerarchico veniva respinto. Il TAR Lombardia accoglieva il ricorso annullando gli atti, per genericità della motivazione ed erroneità delle istruzioni impartite. Il Ministero della difesa proponeva appello.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato accoglie il gravame. In via preliminare il collegio esamina direttamente i motivi originari, che perimetrano il processo d’appello ex art. 104 c.p.a., secondo la logica della Adunanza plenaria n. 5 del 2015, e respinge l’eccezione di inammissibilità dell’appello, generica e priva di parametro normativo.
Nel merito, la Corte ritiene infondate le censure di difetto di istruttoria e di motivazione. L’obbligo motivazionale è attenuato, e assolto con il puntuale riferimento al fatto addebitato, in presenza di condotte di particolare rilievo, contrarie ai principi di moralità e rettitudine propri dello status militare (Sez. I, parere n. 851 del 2024; Sez. IV, n. 2107 del 2020). L’amministrazione ha motivatamente ritenuto sussistenti gli addebiti al termine di un procedimento rispettoso della normativa di settore. La circostanza che i messaggi siano emersi da una chat facilmente ostensibile assume rilievo autonomo.
Quanto alla qualificazione del fatto e all’entità della sanzione, il collegio ribadisce che la valutazione sulla gravità costituisce espressione di discrezionalità amministrativa, non sindacabile salvo eccesso di potere nelle sue forme sintomatiche. I relativi vizi devono essere introdotti con specifiche allegazioni fattuali, nella specie mancate.
Sul diritto di critica, la Corte richiama la giurisprudenza secondo cui il militare deve improntarsi a una continenza particolarmente rigorosa del linguaggio (Sez. II, n. 5566 del 2023; Sez. IV, n. 1609 del 2014). Non è sanzionato l’esercizio del diritto in sé, ma l’eccesso che è trasmodato in condotta rilevante ex art. 732 r.m.. Irrilevante è l’assenza di volontà di diffusione: l’uso della piattaforma espone a un fisiologico rischio di propagazione incontrollabile, alla stregua di un canone di ragionevole precauzione colposamente non rispettato (Sez. II, n. 10177 del 2023).
Nessuna manifesta sproporzione è ravvisabile. Il principio di proporzionalità e il gradualismo sanzionatorio vietano al giudice di sostituirsi alle valutazioni discrezionali, salvo abnormità o manifesta irragionevolezza. La condotta ha leso, all’interno del consorzio militare, il principio di rettitudine e, all’esterno, il prestigio dell’Arma, in violazione degli artt. 713 e 717 r.m. e dell’art. 422 del regolamento generale dell’Arma. Il rigetto dei motivi avverso la sanzione comporta l’improcedibilità del gravame avverso il rigetto del ricorso gerarchico. Le spese del doppio grado sono compensate.
Nota della Redazione
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